I nuovi contributi a fondo perduto del decreto Sostegni-bis

I nuovi contributi a fondo perduto del decreto Sostegni-bis stanno creando tanta attesa, ma come sempre daranno solo una piccola boccata d’ossigeno alle imprese e non serviranno certo a sanare le grosse perdite che le chiusure forzate hanno causato.

Inoltre, a differenza dei precedenti aiuti, questo contributo è decisamente più articolato e più complesso, per cui occorrerà uno sforzo per far chiarezza ai nostri lettori.

Cominciamo con il dire che questo contributo non avrà vincoli derivanti da attività economiche esercitate o di soggetti beneficiari.

Si basa su tre componenti:

  • contributo automatico/identico al precedente, previsto dal decreto Sostegni (di cui abbiamo già parlato, clicca qui);
  • contributo alternativo/maggiore rispetto al precedente che tiene conto del calo del fatturato nel periodo tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 (anziché dal primo gennaio al 31 dicembre del 2019 e del 2020);
  • un terzo contributo perequativo che guarderà non più al fatturato, ma al risultato economico dell’esercizio (utile/perdita).

Prime cose da memorizzare: il contributo “automatico” e il contributo “alternativo” sono alternativi: o l’uno o l’altro. Il terzo contributo invece si baserà sul peggioramento degli utili, come detto, ma bisogna attendere l’autorizzazione della Commissione Europea per poterlo davvero utilizzare.

 

CONTRIBUTO AUTOMATICO

Il primo contributo di cui ci si può avvalere, previsto dal primo comma dell’art.1 del decreto 73/2021 (sostegni-bis), non è altro che un contributo pari al 100% del contributo già riconosciuto dal decreto 41/2021 (sostegni), salvo ovviamente che quello non sia stato indebitamente percepito. E’ il contributo che i nostri clienti hanno acquisito, laddove ne avevano il diritto: in particolare il requisito era la perdita di almeno il 30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto a quello del 2019. Per maggiori approfondimenti, cliccare qui. Come ricorderete, il contributo veniva determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del 2020 e quello del 2019, con il solito importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti. Chi aveva aperto la partita iva dal primo gennaio 2019, entrava di diritto tra i beneficiari, anche senza alcun calo di fatturato.

Ebbene, tutti questi soggetti che hanno avuto quel contributo, ne avranno un altro di pari importo. Chi ha preso 4.500 euro, riavrà nuovamente 4.500 euro. Chi ha preso 6.300 euro, riavrà nuovamente 6.300 euro e così via.

 

CONTRIBUTO ALTERNATIVO PER CHI AVEVA GIA’ USUFRUITO DEL PRECEDENTE

Andiamo a capire cosa è il contributo “maggiorato” di cui al comma 5 dell’art.1 del decreto 73/2021 (sostegni-bis). Coloro di cui abbiamo appena trattato, cioè i soggetti che hanno avuto il primo contributo e che ne avranno un altro di pari importo, hanno una seconda alternativa. Anziché ricevere il contributo identico al precedente, possono infatti richiedere un contributo diverso e maggiore, se ne avranno diritto. Come si può accedere al contributo maggiore? Si accede se l’ammontare medio mensile del fatturato (e quando scriviamo fatturato, intendiamo ovviamente anche i corrispettivi) del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, è inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Cambia, in sostanza, il periodo di riferimento. Non dobbiamo confrontare più il 2019 e il 2020 (in particolare 1/1/2019 – 31/12/2019 e 1/1/2020 – 31/12/2020), ma spostiamo il confronto di tre mesi, quindi i periodi da confrontare sono 1/4/2019 – 31/3/2020 e 1/4/2020 – 31/3/2021). Ben potrebbe aversi un calo peggiore, confrontando questi due periodi, anche perché il periodo da aprile 2020 a marzo 2021 abbraccia tantissimi mesi in cui molte attività sono state costrette alla chiusura.

Ebbene, se in base al calcolo con questo secondo metodo, il contributo dovesse essere maggiore rispetto a quello che si prenderebbe con il contributo “automatico”, sarà possibile presentare una nuova istanza per richiedere questo maggiore contributo, entro 60 giorni da quando partirà la procedura informatica dell’Agenzia delle Entrate.

Come si calcola il contributo? In maniera pressoché identica al precedente:

  • A = ammontare medio mensile 1/4/2019 – 31/3/2020;
  • B= ammontare medio mensile 1/4/2020 – 31/3/2021;
  • C = A-B   (in pratica C sarebbe la differenza tra l’ammontare medio mensile dei due periodi);
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 100.000, contributo = 60% di C
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 400.000, contributo = 50% di C
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 1.000.000, contributo = 40% di C
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 5.000.000, contributo = 30% di C
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 10.000.000, contributo = 20% di C

E’ chiaro che se il contributo calcolato con quest’ultima modalità dovesse risultare inferiore rispetto a quello calcolato con il contributo “automatico” del primo comma, non andrà presentata alcuna istanza.

CONTRIBUTO ALTERNATIVO PER CHI NON AVEVA USUFRUITO DEL PRECEDENTE

Esistono anche altri soggetti, cioè coloro che non avevano usufruito per nulla del precedente contributo, perché magari dal confronto tra il 2019 e il 2020 risultava un calo di fatturato del 27,11%, mentre confrontando il nuovo periodo potrebbero aver diritto al contributo perché hanno un calo maggiore del 30%! Allora questi soggetti ovviamente avranno tutto l’interesse di presentare l’istanza (altrimenti resterebbero a secco). Ebbene, per loro le percentuali per determinare il contributo cambiano e sono diverse (dal momento che non avevano usufruito in precedenza del contributo, verrà dato adesso un importo maggiore), avendosi pertando:

  • A = ammontare medio mensile 1/4/2019 – 31/3/2020;
  • B= ammontare medio mensile 1/4/2020 – 31/3/2021;
  • C = A-B   (in pratica C sarebbe la differenza tra l’ammontare medio mensile dei due periodi);
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 100.000, contributo = 90% di C
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 400.000, contributo = 70% di C
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 1.000.000, contributo = 50% di C
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 5.000.000, contributo = 40% di C
  • soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 10.000.000, contributo = 30% di C

CONTRIBUTO PEREQUATIVO

L’ultimo contributo, ribadiamo, è soggetto all’autorizzazione della Commissione Europea. Spetterà a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico (utile/perdita) del 2020 rispetto al 2019, in base a una percentuale che ancora deve essere stabilita. Da questo contributo però saranno detratti i contributi a fondo perduto già erogati in precedenza.

 

SEMPRE CON VOI

Ovviamente per tutti i nostri clienti effettueremo le opportune verifiche, per determinare se sarà il caso di presentare una nuova istanza per ottenere il contributo alternativo o se accontentarsi del contributo automatico per coloro che lo percepiranno.

Se qualcuno di coloro che non è ancora nostro cliente avesse bisogno di informazioni o aiuto in merito a questi contributi, è possibile sempre contattarci per mail (ansollena@studiosollena.it) o tramite messaggio sulla pagina facebook (clicca qui)

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