A volte la realtà supera la fantasia. Ma partiamo dalle basi: con il regime della piccola trasparenza fiscale, disciplinato dall’articolo 116 del TUIR, il reddito della società partecipata è attribuito ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, senza che lo stesso sia quindi tassato ad IRES in capo alla società. Normalmente infatti le società pagano l’IRES sul proprio reddito (con l’aliquota fissa, cioè proporzionale, pari al 24%), mentre nel caso in cui gli utili vengono distribuiti ai soci, ci sarà una ulteriore tassazione “secca” del 26%. Con la trasparenza invece non si paga l’IRES, ma i soci includeranno il reddito nella propria dichiarazione dei redditi (ripetiamo: a prescindere dall’effettiva distribuzione, quindi anche nel caso in cui non venisse distribuito) che concorrerà al reddito imponibile totale, sul quale sarà poi calcolata l’IRPEF.
Al regime della trasparenza si accede per scelta. Tralasciamo in questo momento l’esame dei casi in cui potrebbe essere più o meno conveniente optare per l’uno o l’altro regime, esame che sarà eventualmente oggetto di altro intervento. Vogliamo qui concentrarci sulla modalità in cui tale opzione deve essere esercitata.
Tale modalità è disciplinata dall’art.115 del TUIR (a cui poi si ricollega l’art.116), il quale precisamente al comma 4 così recita: “L’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all’Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio.“
Il legislatore ha quindi dato la possibilità di scelta, ma per espressa volontà e senza possibilità alcuna, tale opzione è vincolante per almeno 3 anni. Insomma, chi sceglie il regime della trasparenza, per almeno 3 anni non potrà ripensarci. E fin qui non possono esservi dubbi.
Le disposizioni attuative di tale regime sono poi state disciplinate dal Decreto Ministeriale 23 aprile 2004, il quale al punto 4.1 ha così espressamente previsto: “L’opzione deve essere esercitata, oltre che dalla società partecipata, anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L’opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle entrate entro il primo dei tre periodi di imposta di sua efficacia con le modalità indicate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa.“
Per cui i passaggi da seguire sono i seguenti:
- tutti i soci devono comunicare alla società la loro volontà di scegliere il regime, nessuno escluso;
- entro il primo periodo in cui si vuole utilizzare la trasparenza, bisogna trasmettere all’Agenzia delle Entrate la scelta di adesione a questo regime.
In merito alla comunicazione dei soci, è stato poi precisato che: 1) la comunicazione via PEC ha lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno; 2) nel caso in cui la società sia composta da un unico socio, il quale egli stesso è amministratore, chiaramente non è necessaria alcuna comunicazione: è una semplice questione di logica, perché se la società ha un unico socio che è anche l’amministratore, è evidente che non sia necessaria alcuna comunicazione. Dopotutto, sarebbe solo una comunicazione di un soggetto a se stesso. Chiaramente, una formalità superflua.
Il punto 5.1 del già citato Decreto Ministeriale 23 aprile 2004, conferma (se mai ci fossero ancora dubbi) che “L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta della società partecipata ed è rinnovabile, con le stesse modalità di cui all’art. 4, entro il primo periodo d’imposta successivo al triennio di efficacia dell’opzione.“
Pertanto:
- per tre anni non si può tornare indietro;
- al termine del triennio, entro quindi il “primo periodo d’imposta successivo” (traducendo in altre parole: al quarto anno), è possibile rinnovarla oppure fare un passo indietro e tornare al regime ordinario, di tassazione IRES.
Ma per addentrarci nel nostro viaggio e avvicinarci alle esoteriche magie degli escapologi, soffermiamoci sul modo in cui tale opzione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Come è stato riportato nel Decreto Ministeriale, l’opzione si considera perfezionata “quando viene trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle Entrate” (è questo momento in cui scatta il vincolo triennale, senza possibilità di ripensamento). E come si trasmette? Lo dice intanto l’art.115 del TUIR: “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione“.
Nella dichiarazione dei redditi esiste infatti un apposito QUADRO OP che serve per comunicare diverse opzioni, tra cui quella in oggetto.
Tutto quanto sopra detto è stato chiaramente confermato anche dalla Circolare 30 dicembre 2014, n.31 dell’Agenzia delle Entrate, la quale riporta quanto segue: “Con riferimento alla trasparenza – ossia alla possibilità di imputare il reddito della società partecipata a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall’effettiva percezione – la disposizione in esame modifica l’art. 115 del D.P.R. n. 917 del 1986 (“TUIR”) al comma 4 che, nella versione previgente, prescriveva che l’opzione fosse esercitata entro il primo degli esercizi sociali di efficacia dell’opzione. In forza dell’attuale formulazione della disposizione, l’opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da tutte le società, è comunicata all’Amministrazione finanziaria “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione“.
Avendo il quadro abbastanza chiaro, possiamo quindi giungere alle prime conclusioni:
- nel modello REDDITI 2023 si esercita quindi l’opzione per il periodo d’imposta 2023 (dichiarazione presentata nel periodo a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione); il regime sarà pertanto obbligatorio per gli anni 2023, 2024 e 2025;
- nel modello REDDITI 2024 si esercita l’opzione per il periodo d’imposta 2024; il regime sarà pertanto obbligatorio per gli anni 2024, 2025 e 2026;
- nel modello REDDITI 2025 si esercita l’opzione per il periodo d’imposta 2025; il regime sarà pertanto obbligatorio per gli anni 2025, 2026 e 2027;
- e così via;
- andando a ritroso, nel modello REDDITI 2022 si esercitava l’opzione per il periodo d’imposta 2022; il regime sarà pertanto obbligatorio per gli anni 2022, 2023 e 2024;
- nel modello REDDITI 2021 si esercitava l’opzione per il periodo d’imposta 2021; il regime sarà pertanto obbligatorio per gli anni 2021,2022, 2023;
- nel modello REDDITI 2020 si esercitava l’opzione per il periodo d’imposta 2020; il regime sarà pertanto obbligatorio per gli anni 2020, 2021 e 2022;
- e così via.
Il tutto è anche abbastanza elementare persino ai profani, ma ciò che sembra un esagerato tuziorismo nell’esposizione del funzionamento del regime, sarà più comprensibile quando andremo avanti nel nostro viaggio.
E’ fin qui chiaro che se la ALFA SRL vuole utilizzare il regime per trasparenza a partire dal 2023, dovrà fare la propria scelta nella dichiarazione da presentare quest’anno (2023), per vincolarsi per il triennio 2023-2025; se avesse voluto esercitarlo già dal 2022, avrebbe dovuto fare la propria scelta nella dichiarazione presentata nel 2022 (ricordate: “nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione“, in chiaro linguaggio italiano).
Rullo di tamburi e suspense: ma se la ALFA SRL è stata costituita nel 2023 e vuole subito approfittare del regime di trasparenza, come farà mai a comunicare l’opzione, dal momento che nel 2023 NON presenterà la dichiarazione dei redditi, perché non ha certo redditi da dichiarare per il 2022 e la sua prima dichiarazione fiscale sarà presentata nel 2024 per dichiarare i redditi del 2023?
Allo stesso modo, per un caso che prenderemo come esempio, la BETA SRL che è stata costituita nel 2022 e ha scelto di approfittare subito del regime di trasparenza, come avrebbe dovuto fare a comunicare tale opzione visto che la prima dichiarazione dei redditi sarà presentata nel 2023? E giustamente nel modello REDDITI 2023 si esercita l’opzione per il periodo 2023, mica per il 2022 (ricordate: “dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”).
Ciò che sembra un paradosso, in realtà non lo è.
La notizia che sto per svelarvi è così clamorosa che vi farà saltare sulla sedia e tenere il fiato sospeso! Preparatevi a rimanere sbalorditi da questa incredibile rivelazione che sconvolgerà tutto ciò che pensavate di sapere. Esiste un modello dell’Agenzia delle Entrate che si chiama “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”. E’ un modello che racchiude diverse opzioni. Andando a leggere le istruzioni, subito all’inizio è presente il paragrafo “A COSA SERVE IL MODELLO” e lì dentro troviamo scritto che con questo modello è comunicata: “l’opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello REDDITI“.
Ebbene sì: la società che si trova nel primo anno e che volendo subito scegliere il regime della trasparenza, non ha modo di comunicarlo perché nel primo anno di esistenza ovviamente non presenta la dichiarazione dei redditi (non avendo alcunché da dichiarare per l’anno precedente, in cui non esisteva), utilizzerà questo modello per comunicare l’opzione.
Quindi la ALFA SRL che è stata costituita nel 2023 e che vuole subito esercitare l’opzione, utilizzerà questo modello per comunicare l’opzione nel 2023 (dal momento che non può comunicarlo tramite dichiarazione dei redditi) e si vincolerà per il triennio 2023-2025. Allo stesso modo, la BETA SRL che era stata costituita nel 2022 e che aveva scelto il regime già per il 2022, avrà utilizzato questo modello nel 2022 per comunicare la scelta e vincolarsi per il triennio 2022-2024.
La scelta irrevocabile per un triennio pertanto si comunica:
- tramite dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (2023 per il 2023, 2024 per il 2024 e così via);
- tramite il modello “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP” nel caso di primo anno di attività, perché in quell’anno non si presenta la dichiarazione.
LA MAGIA ESCAPOLOGICA
Prepariamoci a immergerci nel cuore pulsante di un viaggio epico per scoprire la strabiliante preparazione di tanti sedicenti professionisti. Ci divertiremo a scoprire come alcuni “esperti” si avvicinano al confine tra la genialità e l’assoluta mancanza di preparazione.
La società BETA SRL esiste realmente (ovviamente il nome è di fantasia) ed è stata costituita nel 2022. Ha scelto di optare per il regime di trasparenza sin da subito. Il nostro Studio ha pertanto predisposto e trasmesso a fine novembre 2022 il modello “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”, per comunicare la scelta dell’opzione che vincola la società per il triennio 2022-2024.
Giunti a inizio 2023, la proprietà si è resa conto che l’utile del primo esercizio è molto alto, per cui si è pentita della scelta effettuata. Ci ha chiesto se ci fosse la possibilità di tornare indietro, dal momento che ancora nessuna dichiarazione dei redditi è stata presentata (nel 2023 sarà presentata la prima dichiarazione REDDITI SC/2023, con riferimento ai redditi del 2022). Chiaramente abbiamo risposto che purtroppo non è assolutamente possibile il ripensamento, in quanto la scelta è assolutamente irrevocabile per un triennio ed è stata comunicata tramite l’apposito modello.
A questo punto la proprietà ha deciso di chiedere un altro parere a un altro professionista… e poi un altro… e poi un altro ancora. Ebbene, ben quattro professionisti (sulla base di quanto comunicatoci) hanno affermato che senza ombra di dubbio la scelta per la trasparenza deve essere “confermata” (?!?!?) in dichiarazione dei redditi, a nulla valendo il modello che è stato trasmesso lo scorso novembre. A questo punto la società BETA SRL, la quale fortunatamente non sarà più seguita dal nostro Studio, affidandosi a questi escapologici professionisti che la faranno tornare come per magia al regime ordinario, non “confermando” la scelta nel modello REDDITI SC/2023, penserà di aver fatto la scelta migliore. I “grossi studi” che hanno espresso tale parere, quattro contro noi, evidentemente:
- sconoscono l’esistenza del modello “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP”;
- probabilmente non riescono a leggere bene il periodo in cui si stabilisce che la comunicazione avviene “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”; è come se leggessero che si comunica con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta dal quale si intende esercita l’opzione, ma così non è.
Secondo questi “esperti” infatti con la dichiarazione presentata nel 2023 si comunicherebbe l’opzione per il 2022.
Sembra incredibile, ma il segreto per risolvere molti problemi risiede nel semplice fatto di saper leggere bene la lingua italiana. Sì, avete capito bene! È sufficiente padroneggiare questa abilità basilare per evitare situazioni imbarazzanti, fraintendimenti e malintesi che potrebbero sconvolgere il nostro mondo. Un’abilità così semplice, eppure così fondamentale. Chi l’avrebbe mai detto?
La BETA SRL è stata costituita nel 2022. Il “periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione” è stato il 2022.
Ora:
- con la dichiarazione presentata nel periodo 2022 si comunica l’opzione del 2022 (ma nel caso della BETA SRL è stato utilizzato l’apposito modello, in quanto era il primo anno di attività e non c’era alcuna dichiarazione da presentare nel 2022);
- con la dichiarazione presentata nel periodo 2023 si sarebbe comunicata l’opzione del 2023.
Insomma, se la norma avesse previsto “dichiarazione relativa al periodo d’imposta” anziché “dichiarazione presentata nel periodo d’imposta” avrebbero avuto ragione i nostri sedicenti esperti escapologi. Ma purtroppo così non è. Non ci resta che continuare ad ammirare l’arte dell’interpretazione dei testi e la loro incantevole capacità di trasformare semplici parole in acrobazie linguistiche straordinarie.
Nell’augurare buona fortuna alla BETA SRL, la quale ben consigliata dai nuovi esperti (quattro contro uno) tasserà il reddito con il regime ordinario e non più in trasparenza, chiudiamo segnalando ciò che avverrà. Ma come sempre, noi non lo usciamo dal cilindro magico, ma ci affidiamo alle norme e torniamo sempre al citato Decreto Ministeriale 23 aprile 2004. Al punto 12.1 così riporta: “In caso di omessa o parziale dichiarazione da parte del soggetto partecipante del reddito imputato dalla società partecipata, si applicano le disposizioni dell’art.41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale.“
Insomma, il socio della BETA SRL che non dichiarerà il reddito per trasparenza non potrà sottrarsi a un accertamento parziale che sarà assolutamente automatico e inevitabile.
Che il palcoscenico della conoscenza fiscale continui ad illuminare coloro che si credono escapologi, ma che invece si perdono tra le trappole della mancanza di preparazione e della poca dedizione allo studio. Buon divertimento nel vostro spettacolo, ma ricordate che la vera maestria risiede nell’umiltà di imparare e nel costante aggiornamento!