Dal 2021 diventano obbligatori per tutti i nuovi codici “natura” per la fatturazione elettronica. Nel caso di fatture emesse senza applicazone di IVA, in cui in precedenza erano presenti i codici N2, N3 ed N6, dal 2021 sarà obbligatorio introdurre i nuovi codici che in sostanza sono la suddivisione più dettagliata dei precedenti. Si ha pertanto questa situazione:
- il codice N2 che riguarda le operazioni “non soggette”, infatti viene suddiviso nei nuovi codici N2.1 ed N2.2
- il codice N3 che riguarda le operazioni “non imponibili”, viene suddiviso nei sei nuovi codici che vanno da N3.1 a N3.6
- il codice N6 che riguarda le operazioni in reverse charge, viene suddiviso nei nove nuovi codici che vanno da N6.1 a N6.9
Rimangono invariati gli altri codici da utilizzare senza applicazione dell’iva, quindi:
- N1 resta tale e si utilizza per le operazioni escluse art.15 DPR 633/1972. In merito vogliamo ribadire (invitando alla massima attenzione) che questo codice operazione, laddove viene utilizzato per la fattispecie più comune, cioè di addebito di somme per rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, richiede che tali somme siano regolarmente documentate e tali documenti devono essere intestati alla controparte. Nella pratica si vedono infatti spesso errori abominevoli, specie da parte di professionisti che tendono ad aggiungere ai compensi (regolarmente assoggettati ad iva) anche delle spese sostenute per l’esecuzone dell’incarico (quali ad esempio spese di trasferte), tentando di escluderle dalla base imponibile IVA, qualificandole come anticipazioni. Così ovviamente non è: le spese escluse ex art.15 non possono mai essere spese sostenute per la produzione del reddito, ma esclusivamente spese anticipate in nome e per conto. E’ molto consigliabile allegare alla fattura contenente tali tipi di spese, il documento intestato alla controparte e pagato dal soggetto che emette la fattura;
- N4 resta tale e si utilizza per le operazioni esenti previste dall’art.10 del DPR 633/1972 (la tipologia più comune è quella delle operazioni riguardanti il campo medico);
- N5 resta tale e si utilizza per operazioni riguardanti il regime del margine;
- N7 resta tale e si utilizza per particolari operazioni soggette a modalità speciali di determinazione dell’iva che qui tralasciamo.
I NUOVI CODICI
Esaminiamo i nuovi codici in questa tabella, ricordando che dal primo gennaio 2021 non saranno più accettati i codici generici N2, N3 ed N6.
Codice | Descrizione | Quando va utilizzato |
N2.1 | NON SOGGETTE: artt.da 7 a 7-septies | Operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito di territorialità (utilizzato ad esempio in caso di fatturazione a soggetti esteri in possesso di partita IVA). |
N2.2 | NON SOGGETTE: altri casi | Casi residuali di non soggezione, quali fatture emesse da contribuenti forfetari (i quali non sono al momento obbligati all’utilizzo della fatturazione elettronica, ma potrebbero adoperarla per scelta), operazioni cosiddette “monofase” (art.74 del DPR 633/72), fatture di vendita di autoveicoli acquistati con detrazione del 40% dell’IVA (i quali in fase di rivendita dovranno escludere dalla base imponibile il 60% dell’importo). |
N3.1 | NON IMPONIBILI: esportazioni | Operazioni di esportazione al di fuori del territorio dell’UE (art.8 comma 1 del DPR 633/1972). |
N3.2 | NON IMPONIBILI: cessioni UE | Operazioni di cessione all’interno del territorio UE, sulla base di quanto previsto dall’art.41 del DL 331/1993. |
N3.3 | NON IMPONIBILI: San Marino | Operazioni di cessione nei confronti di soggetti dello stato di San Marino. |
N3.4 | NON IMPONIBILI: assimilate alle esportazioni | Operazioni previste sempre dall’art.8 del DPR 633/1972 e assimilate alle cessioni all’esportazione. Sono casi di utilizzo più raro. |
N3.5 | NON IMPONIBILI: dichiarazione d’intento | Operazioni nei confronti di soggetti qualificati come “esportatori abituali”, i quali hanno rilasciato la cosiddetta “dichiarazione d’intento” richiedendo di non applicare l’IVA. |
N3.6 | NON IMPONIBILI: altre operazioni | Casi residuali più particolari. |
N6.1 | REVERSE CHARGE: cessione rottami e materiali da recupero | Si utilizza in caso di cessione di rottami e materiali da recupero, secondo quanto previsto dall’art.74, commi 7-8 del DPR 633/1972. |
N6.2 | REVERSE CHARGE: cessione di oro e argento puro | Si utilizza in caso di cessione di oro e argento, sulla base di quanto previsto dall’art.17 comma 5 del DPR 633/1972. |
N6.3 | REVERSE CHARGE: subappalto edile | Fattispecie molto comune nell’edilizia. Si utilizza in caso di prestazioni di servizi rese da subappaltatori, sulla base di quanto previsto dall’art.17 comma 6 lettera a) del DPR 633/1972. |
N6.4 | REVERSE CHARGE: cessione di fabbricati | Si utilizza in caso di cessione di fabbricati con soggezione al reverse charge, quindi con iva dovuta dal cessionario (art.17 comma 6 lettera a-bis del DPR 633/1972). |
N6.5 | REVERSE CHARGE: cessione di telefoni cellulari | Si utilizza in caso di cessione di telefoni cellulari per i quali è applicabile il reverse charge, sulla base dell’art.17 comma 6 lettera b) del DPR 633/1972. |
N6.6 | REVERSE CHARGE: cessione di particolari prodotti elettronici | Si utilizza nei casi previsti dall’art.17 comma 6 lettera c) del DPR 633/1972, cioè cessione di console da gioco, tablet PC, laptot, dispositivi a circuito integrato (microprocessori) prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali. |
N6.7 | REVERSE CHARGE: settori connessi al comparto edile | Si utilizza per prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti, opere di completamento relative ad edifici (art.17 comma 6 lettera a-ter del DPR 633/1972). |
N6.8 | REVERSE CHARGE: settore energetico | Si utilizza per operazioni riguardanti il settore energetico. |
N6.9 | REVERSE CHARGE: altri casi | Si utilizza per tutti i casi non previsti dai numeri precedenti e per eventuali nuove operazioni per le quali potrebbe essere previsto questo particolare meccanismo. |
SEMPRE CON VOI
Inviatiamo a porre particolare attenzione all’utilizzo dei nuovi codici, i quali saranno disponibili su tutte le piattaforme di gestione delle fatture elettroniche (anche su FATTURA SMART, la piattaforma che vi mettiamo a disposizione).
I nostri clienti che dovessero avere dubbi in merito all’utilizzo di un codice, sono pregati di contattarci prima della trasmissione della fattura elettronica, al fine di evitare di dover poi operare delle correzioni, una volta che la fattura è già stata inviata al sistema di interscambio.
Gli altri lettori possono lasciare dei commenti o contattarci in privato con un messaggio sulla pagina Facebook o tramite la mail ansollena@studiosollena.it
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