Molti operatori economici italiani commerciano con altri operatori dell’UE, emettendo quindi fattura senza esposizione dell’iva, sulla base dell’ormai noto art.41 del D.L.331/1993 (norma che all’epoca uscì come transitoria, ma che a distanza di quasi 30 anni è ancora pienamente operativa).
Bisogna fare molta attenzione, soprattutto in caso di verifiche fiscali, a come provare l’effettiva uscita della merce dal territorio italiano, perché ovviamente se la merce in realtà è rimasta nel nostro paese, l’applicazione dell’art.41 significherebbe aver evaso l’imposta.
Nessuna norma ha mai regolato in maniera precisa i metodi per dare questa prova. Con un regolamento UE del 2018, si è tentato di mettere un po’ di ordine e si è stabilito ad esempio che se il trasporto avviene a cura del cedente, si presume che i beni siano stati davvero esportati a condizione che esistano almeno due elementi di una “Tabella A” e almeno un elemento della “Tabella B”: ad esempio potrebbero esservi il “CRM firmato” e la fattura emessa dallo spedizioniere, per ciò che riguarda la “Tabella A”; un elemento della tabella B potrebbe essere un documento ufficiale che deriva da una pubblica autorità che conferma l’arrivo dei beni nello stato di destinazione.
Dal canto suo, la nostra Agenzia delle Entrate, in una serie di risoluzioni e circolari che si sono susseguite negli anni, ha man mano suggerito delle prove idonee a garantire la certezza della non imponibilità della cessione (cioè l’applicazione corretta dell’art.41).
Invitiamo i clienti interessati a contattarci, al fine di verificare la loro posizione anche alla luce di questi documenti dell’Agenzia delle Entrate.
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