Contributo perequativo: possibile presentare le istanze

Il contributo perequativo (di cui avevamo già parlato, click qui) è l’ultimo dei tre previsti dal decreto Sostegni-bis, dopo i cosiddetti “automatici” e “alternativi”.

Questo contributo spetta ai soggetti residenti in Italia, titolari di partita iva al 26 maggio 2021, i quali svolgano attività d’impresa, arte o professione (insomma, non ci sono molte limitazione soggettive).

Il contributo spetta a chi ha avuto un calo di reddito (quindi non si parla più, come nei precedenti contributi, di fatturato) nel periodo d’imposta 2020 rispetto a quello del 2019. Affinché si possa accedere al contributo, però, la dichiarazione dei redditi per il periodo 2020 doveva essere stata presentata entro il 30 settembre 2021.

Ovviamente ai nostri clienti interessati dal calo di reddito e quindi potenzialmente candidati al contributo, abbiamo già presentato entro quel termine la dichiarazione dei redditi.

Nel frattempo è stata stabilita la percentuale necessaria affinché si possa accedere: in particolare, per ottenere il contributo (che ricordiamo può essere di importo massimo di 150.000 euro) occorre che si sia verificato un peggioramento del risultato economico dell’esercizio in corso al 31/12/2020 rispetto a quello dell’esercizio in corso al 31/12/2019 pari ad almeno il 30%.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO?

Nel caso in cui si supera il primo paletto (cioè si abbia la diminuzione di almeno il 30%), bisogna verificare l’ammontare degli altri contributi eventualmente già ricevuti dall’Agenzia delle Entrate. Infine, all’ammontare costituito dalla differenza tra i due risultati reddituali, diminuita degli altri contributi ricevuti, vanno applicate percentuali diverse, a seconda della dimensione del soggetto richiedente, stabilita in base ai ricavi del 2019:

  • 30% se i ricavi/compensi non superano i 100.000 euro;
  • 20% se superano i 100.000 euro ma non i 400.000 euro;
  • 15% se superano i 400.000 euro ma non 1 milione di euro;
  • 10% se superano 1 milione di euro ma non 5 milioni di euro;
  • 5% se superano i 5 milioni di euro ma non i 10 milioni di euro;
  • nessun contributo se superano i 10 milioni di euro.

Facciamo subito un semplice esempio: Tildo Todeschini ha dichiarato un reddito per il 2019 di 134.000, mentre per il 2020 ha avuto un peggioramento e ha dichiarato 70.000 euro. Nel frattempo durante il periodo della pandemia ha ricevuto contributi dall’Agenzia delle Entrate per 20.000 euro. I suoi ricavi del 2019 sono pari a 238.000 euro.

Il peggioramento del reddito tra il 2019 e il 2020 è stato pari a 134.000-70.000, cioè a 64.000 euro. Dal momento che ha ricevuto contributi per 20.000, la base su cui calcolare il contributo perequativo sarà pari a 64.000 – 20.000 = 44.000. Tenuto conto che i suoi ricavi del 2019 sono di 238.000 euro, accede con la parcentuale del 20% e quindi avrà diritto a un contributo perequativo pari a 44.000 x 20% = 8.800 euro.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Come per i precedenti contributi, il contribuente può scegliere se ricevere i fondi direttamente tramite un bonifico bancario, indicando l’IBAN del conto corrente nell’istanza che viene presentata, oppure tramite un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

SEMPRE CON VOI

Stiamo lavorando per presentare le istanze ai nostri clienti. Coloro che ancora non siano nostri clienti possono contattarci alla mail ansollena@studiosollena.it per eventuali maggiori informazioni.

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