Sospensione versamento iva e contributi

Tra pochi giorni scadrà il consueto termine per i versamenti mensili degli esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Nel marasma normativo della decretazione emergenziale, il “Ristori-quater” (il quarto decreto legge uscito a raffica nel giro di circa un mese) ha previsto, per alcuni soggetti danneggiati dagli eventi legati al covid-19, la sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte (quelle del lavoro dipendente, per intenderci) comprese le addizionali, dell’IVA e dei contributi previdenziali in scadenza il 16 dicembre.

CHI PUO’ SOSPENDERE?

Intanto la sospensione vale per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro… e fin qui, diciamo che rientriamo un po’ tutti (tranne pochi fortunati).

La condizione però più importante è che bisogna aver subìto un calo del fatturato/corrispettivi nel mese di novembre 2020, rispetto al mese di novembre 2019, pari ad almeno il 33%. Quindi vanno confrontati i mesi di novembre di quest’anno e dello scorso anno.

Ci sono però una serie di soggetti che possono sospendere il versamento a prescindere dal calo di fatturato. Ecco chi sono:

  • coloro che hanno dovuto sospendere l’attività in seguito al DPCM 3 novembre 2020, quindi ad esempio palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, sale da ballo, cinema, teatri, etc;
  • coloro che esercitano le attività di ristorazione nelle zone cosiddette “rosse” e “arancioni” alla data del 26 novembre 2020 (per evitare confusione, visto il continuo passaggio di colore delle regioni, è stata fissata la data del 26 novembre); ad esempio, la Sicilia in quel giorno era zona “arancione”, per cui i ristoratori siciliani possono approfittare della sospensione a prescindere dal calo di fatturato;
  • coloro che svolgono le attività indicate nell’allegato 2 del decreto “Ristori-bis” (alberghi, agenzie di viaggio, tour operator, etc) e che operano in zone “rosse”;
  • coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019.

QUANDO VANNO EFFETTUATI I PAGAMENTI SOSPESI?

Gli importi che saranno sospesi per la scadenza del 16 dicembre dovranno essere versati entro il 16 marzo 2021 (ovviamente senza interessi né sanzioni), in unica soluzione oppure con una rateizzazone in un massimo di quattro rate mensili.

 

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