La legge di Bilancio 2025 ha previsto l’obbligo per gli amministratori delle società di dotarsi di un indirizzo PEC personale, oltre a quello già in uso dalla società stessa.
Entro il 30 giugno 2025 tale indirizzo PEC va comunicato alle Camere di Commercio.
Tale adempimento, sulla cui utilità si preferisce tacere, moltiplica gli adempimenti e soprattutto costringe molti amministratori a dover gestire non una, ma due PEC, per verificare cosa viene depositato nella casella. Si ricorda che ciò che viene depositato ha valore legale: ormai da tempo gli atti di imposizione tributaria vengono infatti inviati via PEC e la data di ricezione equivale a data di notifica, con tutto ciò che ne consegue (da quella data partono ad esempio i giorni per potersi opporre).
L’obbligo, ad onor del vero, esiste già dal primo gennaio 2025, ma è stato dato tempo (alle imprese costituite prima del 2025) fino al 30 giugno 2025, per la comunicazione.
OBBLIGO DI INDIRIZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO DELLA SOCIETA’
Seppur il testo della norma sembrerebbe lasciare spazio alla possibilità di utilizzare lo stesso indirizzo della società, la maggior parte delle Camere di Commercio italiane (tra cui quella di Palermo-Enna) hanno precisato che l’indirizzo dell’amministratore deve essere diverso rispetto a quello della società stessa.
PLURALITA’ DI AMMINISTRATORI
Nel caso in cui una società dovesse essere gestita da più di un amministratore, dovranno tutti dotarsi di un indirizzo PEC. Quindi ad esempio una SRL con due soci che sono al contempo anche amministratori, dovrà riportare in visura l’indirizzo PEC della società stessa, più quello di ciascun amministratore (per un totale di tre indirizzi PEC).
Se invece un soggetto è amministratore di diverse società, potrà utilizzare ovviamente la sua personale casella PEC per tutte le società che amministra (salva l’eventuale e improbabile scelta di avere diversi indirizzi per ciascuna società).
COSA ACCADE A CHI NON OTTEMPERA?
Nel caso in cui non fosse comunicato l’indirizzo PEC, la Camera di Commercio sospenderà eventuali pratiche camerali che vengono inviate. In più, potrebbe rendersi applicabile la sanzione prevista dal codice civile (art.2630), secondo la quale è punito con una sanzione da 103 a 1032 euro chiunque, essendovi tenuto per legge, omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.
SEMPRE CON VOI
Per darvi come sempre il massimo supporto, possiamo creare in tempi brevi le caselle PEC per gli amministratori. Chiaramente ci occuperemo anche della trasmissione del nuovo indirizzo in Camera di Commercio (sia per quelle che creeremo noi, sia per quelle che i clienti volessero attivare autonomamente tramite i diversi provider). Per ogni necessità restiamo a vostra disposizione.