La definizione agevolata delle controversie tributarie

Tra le norme agevolative della Legge di Bilancio 2023, è presente la definizione agevolata delle controversie tributarie (le cui previsioni sono contenute nei commi da 186 a 205 dell’art.1 della legge 197/2022).

E’ possibile infatti definire con il pagamento di un importo stabilito, tutte le controversione in cui come controparte sono presenti Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane, le quali siano pendenti al primo gennaio 2023, in ogni stato e grado di giudizio, a patto che il ricorso in primo grado debba essere almeno stato notificato alla controparte entro il primo gennaio 2023 (altrimenti, per l’appunto, non sarebbero “pendenti al primo gennaio 2023”), e non concluse con pronuncia definitiva al momento in cui si presenta la domanda.

La pronuncia è definitiva quando dopo la sentenza di primo grado siano scaduti i termini per proporre appello, oppure quando dopo la sentenza di secondo grado siano scaduti i termini per proporre ricorso per Cassazione oppure dopo una sentenza della Cassazione (che non decide di rinviare di nuovo la lite alla corte di secondo grado).

QUANTO COSTA DEFINIRE LA LITE?

In linea generale per definire la lite bisogna pagare il valore della controversia. Tale valore è quello delle imposte richieste, escludendo pertanto sanzioni e interessi (nelle liti che riguardano solo delle sanzioni, il valore della controversia è l’importo delle sanzioni). La maggior parte delle liti riguardano richieste di imposte, in cui vengono anche comminate delle sanzioni, per cui già si può notare che il grande vantaggio potrebbe essere quello di risparmiare l’importo delle sanzioni (nonché degli interessi).

Ci sono però dei casi in cui la lite può essere definita con importi ancora più bassi, infatti:

  • si paga il 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente in primo grado;
  • si paga il 40% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente in secondo grado, con vittoria del contribuente nel primo grado di giudizio;
  • si paga il 15% del valore della controversia, nel caso in cui il contribuente abbia vinto nel secondo grado di giudizio;
  • si paga il 5% del valore della controversia, in caso di pendenza in Cassazione, con vittoria del contribuente in entrambi i gradi di giudizio di merito (primo grado e secondo grado).

Nel caso di “soccombenza ripartita”, cioè quando il giudice accoglie il ricorso solamente in parte, andranno fatti del calcoli separati per la parte in cui risulta vittorioso il contribuente e per la parte in cui egli risulta perdente.

Nel caso di controversie riguardanti esclusivamente sanzioni, ci sono due casi:

  • si paga il 15% del valore della controversia (quindi della sanzione), nel caso in cui il contribuente risulti vittorioso nell’ultima sentenza;
  • si paga il 40% in ogni altro caso.

COME SI PROCEDE?

Per sfruttare la definizione ovviamente bisogna preliminarmente fare dei calcoli di convenienza e decidere in base alla probabilità stimata di vittoria in caso si dovesse procedere nel giudizio. Chiaramente nei casi in cui si è molto fiduciosi in un risultato positivo, non sarà conveniente aderire, mentre nei casi in cui si ritiene di avere poche speranze, potrebbe essere opportuno sfruttare questa possibilità

Per perfezionare la definizione occorre presentare apposita istanza (sulla base di un provvedimento che è già stato emanato) e versare gli importi dovuti, dai quali si possono scomputare gli eventuali importi già versati in pendenza di giudizio.

Il pagamento avviene in unica soluzione entro il 30 giugno 2023 oppure fino a un massimo di 20 rate trimestrali, con prima rata il 30 giugno 2023 e le successive ad ogni 20 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ogni anno. Se l’importo da pagare però non supera i 1.000 euro, non sarà possibile pagare a rate, ma bisognerà corrispondere tutto entro il 30 giugno 2023.

CONTROVERSIE CON ALTRI ENTI

Come abbiamo già detto, sono definibili solo le controversie in cui la controparte sia Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane. Non saranno quindi definibili ad esempio le liti con i Comuni (per IMU, Tassa rifiuti, etc). Tuttavia, come previsto dal comma 205 dell’art.1 della Legge di Bilancio, ciascun ente territoriale potrà stabilire, entro il 31 marzo 2023, se aderire alla definizione.

CASO PARTICOLARE

Un caso particolare può essere quello in cui nel mese di gennaio o di febbraio o comunque prima di presentare l’istanza di definizione, sia stata depositata una sentenza da parte della Corte di Giustizia. Ebbene, la situazione che rileva per i calcoli è sempre quella del primo gennaio 2023.

Facciamo un esempio: una lite in cui si è in attesa della trattazione del primo grado di giudizio, è definibile (come abbiamo visto) con il pagamento del 90% del valore della controversia. Supponiamo però che il 17 gennaio vi sia stata una trattazione e che il 18 gennaio sia stata depositata una sentenza favorevole all’Agenzia delle Entrate. In questo caso sembrerebbe che andrebbe corrisposto il 100% del valore della controversia (sempre quindi escludendo sanzioni e interessi), in quanto l’Agenzia risulta vittoriosa nell’ultima sentenza. Ebbene, non è così: dal momento che viene presa in considerazione sempre la situazione al primo gennaio 2023, in questo caso sarà sempre possibile (pur avendo perso il primo grado di giudizio) definire con il pagamento del 90% del valore della controversia.

SEMPRE CON VOI

Contatteremo tutti i clienti ai quali abbiamo seguito delle liti che sono pendenti e definibili, al fine di procedere alla decisione. Siamo ovviamente a disposizione per consigliare chiunque avesse delle liti pendenti, anche non seguite fino ad ora dal nostro Studio. Potete contattarci sempre alla mail ansollena@studiosollena.it.

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