Se l’imprenditore non è bravo o è sfortunato, la società non è di comodo.

Antonio Sollena
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Nel nostro ordinamento è presente una normativa che tende a sfavorire le società “contenitori” di beni (in particolare immobili), al solo fine di evitarne il diretto possesso da parte delle persone fisiche. Questa normativa è quella comunemente chiamata delle “società di comodo”: se una società ha molti beni intestati, ma al contempo non svolge attività e quindi (sulla base di determinati parametri) non ha molti ricavi, allora scatta un reddito minimo che deve essere dichiarato (sulla base di coefficienti da applicare al valore dei beni) e sul quale vanno pagate le imposte.

Ebbene, la Cassazione ha stabilito (con sentenza 23384 dello scorso 24 agosto 2021) che nel caso di sfortuna o di incapacità dell’amministratore, la disciplina delle società di comodo può essere evitata (tecnicamente, si può disapplicare il test di operatività).

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