L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento nei confronti di un’ottica per accertare maggiori ricavi per circa 20.000 euro, sulla base dello studio di settore.
La CTR Sicilia, in accoglimento dell’appello ha annullato del tutto gli avvisi di accertamento, condannando l’Agenzia delle Entrate a 5.000 di spese.
Si riportano i passi salienti della sentenza:
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Orbene, con riguardo alle testé menzionate “gravi incongruenze”, la Corte di Cassazione ha qualificato come non significativo uno scostamento “approssimativamente vicino all’8%” (Cass. 22 febbraio 2019, n. 5327). Nella specie, lo scostamento tra l’importo dei ricavi dichiarati dalla società e quelli calcolati in base agli studi di settore è, per l’appunto, di appena l’8,11%. Tale scostamento appare molto ridotto, soprattutto in relazione all’ammontare dei ricavi dichiarati pari a euro 216.247,00 a fronte della somma di euro 235.330,00 accertata in base agli studi di settore, sicché non si è verificato uno scostamento significativo idoneo a legittimare gli atti impugnati. E ciò a maggior ragione ove si consideri la marcata obsolescenza della merce che caratterizza il settore di operatività del contribuente.
Ne consegue che l’operato dell’Ufficio è illegittimo e che le sentenze di primo grado meritano di essere riformate.
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P.Q.M.
La Commissione, in riforma delle sentenze di primo grado, appellate dai contribuenti, annulla gli atti impugnati e condanna l’Ufficio al pagamento, a favore dei contribuenti, delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio liquidandole in euro 2.000,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.000,00 per il giudizio d’appello, oltre oneri di legge.