Rivoluzione IMU per i coniugi con due immobili – Al via i rimborsi

Una importante sentenza della Corte Costituzionale ha rivoluzionato il trattamento IMU delle diverse abitazioni in cui risiedono due coniugi: adesso affinché si abbia diritto all’esenzione, occorre solo che il contribuente abbia “dimora abituale” e “residenza anagrafica” nell’immobile, a prescindere dalla situazione del nucleo familiare (che invece in precedenza aveva una sua rilevanza).

La questione interessa quindi i coniugi che hanno residenze in due immobili diversi. Andiamo a vedere come si sono succedute le norme nel tempo.

PRIMA FASE: IL NUCLEO FAMILIARE NON RILEVA

Nella iniziale disciplina dell’IMU non c’era alcun riferimento al nucleo familiare: per far scattare il diritto all’esenzione dell’IMU su un immobile, i requisiti erano quelli della dimora abituale e della residenza anagrafica, per cui se un coniuge possiedeva un immobile a Palermo e lì aveva la residenza, mentre l’altro possiedeva un immobile a Partinico e lì aveva la residenza, entrambi non pagavano l’IMU (in pratica, sia l’immobile di Palermo, sia l’immobile di Partinico erano esenti dall’imposta). Il tutto, si badi, a condizione che doveva esserci non solo la residenza, ma anche la “dimora” (concetto comunque difficile da provare, ma generalmente basta dimostrare di aver attivato delle utenze, quali energia elettrica, gas, acqua, nell’immobile in questione).

SECONDA FASE: IL CONCETTO DI NUCLEO FAMILIARE

Il decreto legge n.16/2012 è andato a modificare la normativa dell’IMU (cioè il D.L. 201/2011) intervenendo sull’art.13 e modificandolo così: “per abitazione principale si intende l’immobile […] nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

Entra quindi in scena il concetto del “nucleo familiare”: non basta infatti che il possessore abbia la dimora/residenza nell’immobile, affinché possa scattare il diritto all’esenzione, ma occorre che anche tutto il suo nucleo familiare vi abbia la dimora e la residenza!

Sulla base di questa norma potevano verificarsi due situazioni:

  • se gli immobili erano sullo stesso comune, allora l’agevolazione si applicava solo su un immobile, come espressamente previsto dalla legge;
  • se gli immobili erano in comuni diversi (come nell’esempio di prima: un coniuge a Palermo e l’altro a Partinico), si cadeva in un caso non ben specificato dalla normativa, ma poteva ritenersi che per entrambi gli immobili spettasse comunque l’agevolazione.

TERZA FASE: LA CORTE DI CASSAZIONE INIZIA AD OCCUPARSI DEL CASO

A partire dal 2019, la Corte di Cassazione ha iniziato ad occuparsi della questione degli immobili dei coniugi con residenze diverse, tentando di bloccare la possibilità che due coniugi possano avere residenze in immobili diversi e non pagare l’IMU. Quindi, mentre nel caso di immobili nello stesso comune era già la normativa IMU a precludere la doppia esenzione, secondo la Cassazione tale preclusione opera anche nel caso in cui i coniugi abbiano la residenza in comuni diversi, a meno che non venga data la prova della rottura dell’unità familiare. Insomma, se i coniugi vivono l’uno a Palermo e l’altro a Partinico per motivi prettamente di convenienza, non si può avere la doppia esclusione, mentre se ciò accade a causa della rottura sentimentale, allora sì. E’ chiaro che a questo punto i difensori tributari hanno cominciato a storcere il naso: come si può far dipendere l’esclusione dal pagamento dell’IMU da una situazione soggettiva di una famiglia, piuttosto che da situazioni oggettive riguardanti gli immobili? Non solo: come vedremo anche tra poco, subentrano altri profili rilevanti, perché cosa accade se invece i coniugi, anziché essere coniugi, sono solamente conviventi/fidanzati/amanti? Per loro non ci sarebbe alcuna limitazione alla possibilità di sfruttare la doppia esenzione! Qualcosa effettivamente non tornava.

QUARTA FASE: L’APOTEOSI DELLA CASSAZIONE

Con ulteriori sentenze che si sono succedute tra il 2020 e il 2022, la Cassazione addirittura è arrivata a negare totalmente il beneficio dell’esenzione nel caso di coniugi che non avevano la stessa residenza. Con la sentenza 1199 del 2022 addirittura è stato stabilito che il contribuente, il quale dimori nell’immobile di sua proprietà, non avrà diritto a nessuna agevolazione se tale immobile non costitusca anche dimora abituale dei familiari. Insomma, in pratica nel caso dei coniugi residenti a Palermo e Partinico, non solo entrambi non potrebbero avere diritto all’esenzione, ma neppure uno soltanto di loro! Nessuno dei due potrà avere l’esenzione! E’ chiaro che questo trattamento, in barba all’art.3 della nostra Costituzione, regola in maniera diversa delle situazioni identiche, laddove in un caso i contribuenti sono coniugati e nell’altro caso sono soltanto conviventi.

QUINTA FASE: IL LEGISLATORE CORRE IN AIUTO

Dal momento che ci si è resi conto di essere in una situazione paradossale, non concedendo l’agevolazione neppure a uno dei coniugi, è stata cambiata ancora la normativa, con il D.L.146/2021, il quale cita: “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare“.

Si è quindi cercato di porre rimedio alla intransigenza della Cassazione, stabilendo per legge che nel caso dei coniugi con doppia residenza, siano essi residenti nello stesso comune, siano essi residenti in comuni diversi (abbracciando quindi tutte le situazioni possibili), almeno su un immobile sarà possibile avere l’esclusione dal pagamento dell’IMU, con possibilità di scelta (che ovviamente sarebbe ricaduta in quello con la rendita più alta, al fine di avere il maggior risparmio possibile).

Bene, almeno un passo avanti si è fatto. Resta però in piedi la discriminazione nei confronti dei soggetti sposati: siamo sempre allo stesso punto, perché se i soggetti in realtà sono amanti, fidanzati, conviventi, possono tranquillamente godere dell’esenzione su due immobili diversi, tenendo la residenza su ciascuno di questi immobili; invece i soggetti sposati no, possono al massimo scegliere su quale immobile non pagare.

SESTA FASE: LA CORTE COSTITUZIONALE

E così, con la sentenza 209 depositata pochi giorni fa (il 13 ottobre 2022), la Corte Costituzionale ha spazzato via tutto: ha dichiarato che le disposizioni degli ultimi anni sono illegittime e  ha cassato le interpretazioni della Corte di Cassazione, riscrivendo di fatto la disposizione agevolativa sull’abitazione principale.

Per prima cosa ha accolto le questioni di legittimità costituzionale con riferimento all’art.3 della Costituzione (uguaglianza), in quanto giustamente se la norma vuole dare un beneficio a chi possiede un immobile e ivi dimora, dovrebbe essere irrilevante che costui sia coniugato, separato, divorziato, convivente, amante, single o unito civilmente. Pertanto quel riferimento al nucleo familiare che è stato inserito nella norma, non fa altro che discriminare i soggetti che sono uniti in matrimonio, laddove comunque realizzano entrambi i requisiti (dimora e residenza).

La normativa è stata dichiarata incostituzionale anche con riferimento all’art.31 della Costituzione, il quale agevola la “famiglia”: offrire un beneficio solo se il rapporto di convivenza tra i coniugi si disgrega, fa un po’ a pugni con il valore che è riconosciuto alle famiglie dalla nostra repubblica.

SETTIMA FASE: COSA SUCCEDE ADESSO?

Da questo momento è evidente che i coniugi possessori di diverse abitazioni in cui dimorano e risiedono, a prescindere che esse siano all’interno dello stesso comune o in comuni diversi, non dovranno più corrispondere l’IMU, per nessuna delle due e senza dover scegliere nulla.

Non solo: sarà possibile richiedere il rimborso per tutte le imposte che sono state pagate in precedenza sulla base di una norma dichiarata di illegittimità costituzionale, ovviamente rispettando i termini previsti dalle norme per i rimborsi (in sostanza, sarà possibile richiedere i pagamenti degli ultimi cinque anni). Nel caso in cui il comune non dovesse provvedere alla restituzione, sarà possibile proporre ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria.

SEMPRE CON VOI

Coloro che si trovano in una situazione del genere possono contattarci per verificare la convenienza della richiesta di rimborso, scrivendo alla mail ansollena@studiosollena.it o tramite la pagina facebook (www.facebook.com/studiosollena).

 

 

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