Come recuperare l’IVA non pagata dai clienti

A chi non è capitato di non riuscire ad incassare un credito commerciale dopo aver emesso la regolare fattura? Il problema è che con l’emissione della fattura, scatta la cosiddetta “esigibilità” dell’imposta, per cui il soggetto che per l’appunto ha emesso la fattura, si ritroverà costretto a versare l’importo dell’IVA, anche se non ha mai incassato un solo centesimo. E’ purtroppo quello che accade con la normativa italiana: sì, è vero che molti soggetti procedono a emettere delle note di credito per recuperare tale IVA, ma in realtà la contestazione è purtroppo dietro l’angolo, in quanto l’art.26 del decreto IVA (il 633/1972) prevede solo alcune possibilità per poter operare la rettifica a favore dell’IVA. Per la precisione, nei casi di mancato pagamento, la rettifica è ammessa solo alla conclusione di procedure collettive o procedure esecutive rimaste infruttuose.

Ciò sicuramente non favorisce quella che dovrebbe essere la neutralità che caratterizza l’imposta sul valore aggiunto. La posizione dell’Italia peraltro non è affatto in linea con quella della Corte di Giustizia UE, le cui posizioni ovviamente prevalgono sulle norme italiane, in quanto l’IVA è un’imposta europea, ancor prima che italiana.

Già in una sentenza del 2017, la Corte UE ha sottolineato che far dipendere il recupero dell’IVA dalla conclusione di una procedura concorsuale, può tradursi in un onere sproporzionato, dal momento che queste procedure possono durare anche diversi anni.

Ebbene, in una recente sentenza dello scorso ottobre 2020, la Corte EU ha ribadito questo principio, sancendo che non è possibile prevedere restrizioni neppure nei casi in cui il debitore abbia perso lo status di soggetto passivo IVA (per parlare in maniera più semplice: si pensi al caso in cui il cliente che non ha pagato, nel frattempo abbia pure chiuso la partita iva).

Ciò che è importante sottolineare è che il giudice nazionale (nel nostro caso quindi quello italiano) dovrebbe disapplicare una norma interna (nel nostro caso l’art.26 del decreto iva) che non sia conforme alla normativa europea. E se non dovesse farlo, si può sempre chiedere ristoro alla Corte di Giustizia UE. La normativa europea di riferimento è l’art.90 della direttiva 2006/112/CE, la quale impone agli Stati membri di concedere la riduzione della base imponibile IVA in diversi casi, tra cui anche quello del mancato pagamento dell’IVA. E’ vero che la norma consente sempre ai singoli Stati di derogare a questa previsione, in quanto a volte il mancato pagamento dell’IVA può essere difficile da determinare (o magari potrebbe essere solo una mancanza provvisoria di liquidità da parte del cliente); però i giudici comunitari ritengono che ciò non deve comprimere troppo la possibilità dei soggetti operanti nel mercato comune di recuperare l’IVA non incassata.

I nostri clienti che sono incappati in situazioni del genere, magari per importi consistenti, saranno seguiti nel percorso attuativo della migliore soluzione per recuperare l’eventuale IVA non incassata.

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