Non sempre le situazioni di antieconomicità nella gestione d’impresa portano guai, ma sempre più spesso l’Agenzia delle Entrate si basa su queste per sfoderare accertamenti induttivi e tentare di recuperare imposte. Secondo molti funzionari dell’Agenzia infatti è pressoché impossibile che un’impresa non riesca a ricavare utili dall’attività, per cui sarebbe altrettanto impossibile la chiusura di un esercizio in perdita.
Il caso dell’ordinanza della cassazione n.8925/2020 è emblematico: l’utile era di appena 178 euro, a fronte di un costo di lavoro dipendente di 40.990 euro; sulla base di questi dati, vista la grande differenza tra reddito d’impresa e costo dei dipendenti, è stata determinata la antieconomicità dell’attività e la giustificazione del contribuente non è stata accettata.
Il titolare ha provato a giustificarsi (vincendo sia in primo che in secondo grado di giudizio) affermando che benché l’attività non avesse prodotto grossi risultati, egli la portava avanti giusto per permettere alla moglie di maturare il periodo necessario per conseguire la pensione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione, tentando di far valere la sua tesi dell’antieconomicità e quindi la conseguente determinazione del reddito in maniera induttiva, tramite l’utilizzo degli studi di settore.
Sebbene tale concetto possa essere applicato a singole fattispecie (si pensi a una spesa veramente eccessiva rispetto a quella realmente necessaria per l’azienda, come ad esempio l’acquisto di materie prime in maniera esagerata o l’acquisto di servizi poco utili e quindi il sostenimento di spese non inerenti), adattarlo a una situazione in cui in effetti il basso risultato economico può trovare giustificazioni evidenti, è una forzatura. Tenuto conto che non esiste alcuna norma che disciplina le situazioni di antieconomicità (che sono state “costruite” dalla giurisprudenza), si finirebbe per dare in mano all’Amministrazione un potente sindacato sull’attività dell’imprenditore, assolutamente ed esageratamente discrezionale. Chi stabilisce qual è il limite dell’antieconomicità dell’attività? Ed allora davvero tutte le imprese che terminano in perdita sarebbero soggette ad accertamento induttivo?
Per fortuna ci sono tante altre sentenze della Suprema Corte che vanno in senso contrario a quella di cui qui si tratta, le quali stigmatizzano l’utilizzo così libero da parte dell’Amministrazione del concetto di antieconomicità che finirebbe per privare l’imprenditore dell’autonomia nel gestire le sue attività. E’ vero che la chiave d’accesso all’utilizzo degli strumenti induttivi è la presenza di elementi presuntivi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (sempre da provare da parte dell’Amministrazione), ma bisogna convincere i giudici che non basta un risultato economico negativo (o poco positivo) per aprire le porte ad accertamenti basati solo sul risultato economico.
Ecco perché un bravo difensore tributario, magari un Dottore Commercialista abile nell’esame anche delle variabili statistiche degli studi di settore (ed oggi degli indicatori sintetici di affidabilità), deve tentare di scardinare il ragionamento dell’Agenzia, sia utilizzando le giustificazioni extra-imprenditoriali (nel caso specifico, ad esempio, la necessità di far maturare la pensione alla moglie), sia quelle prettamente intrinseche all’attività (provando ad esempio di dimostrare che è stato utilizzato un “cluster” errato per l’analisi statistica che ha portato a un determinato reddito… o la fallacia di alcune variabili utilizzate nel calcolo statistico).
Molto spesso ci è capitato direttamente di assistere casi in cui l’occhio del verificatore è andato sul rapporto tra risultato economico e costo del lavoro dipendente, riuscendo a smontare la tesi della diretta connessione del costo del lavoro con il risultato economico. L’autonomia nella gestione dell’imprenditore va salvaguardata e bisogna dimostrare che solo in presenza di ulteriori elementi probatori (anche rifacendosi alla tantissime sentenze sugli studi di settore), è possibile una attività di accertamento di tal guisa. Il solo scostamento tra reddito e costo del lavoro non può dimostrare l’antieconomicità della gestione.
In questo caso purtroppo la Suprema Corte ha deciso di cassare la sentenza vittoriosa della Commissione Tributaria Regionale, rimandando il giudizio ad una diversa sezione di secondo grado che dovrà comunque esaminare meglio non solo l’esito degli studi di settore, ma anche una serie di situazioni comunque rilevanti, quali la posizione dell’attività all’interno del comune di cui opera, tutti gli altri costi sostenuti, il numero dei dipendenti e così via.
Noi siamo sempre pronti a difendere le imprese!
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