Nuova pronuncia della Cassazione sulle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Con l’Ordinanza n.15005 del 15 luglio 2020, gli ermellini hanno ribadito che non è sufficiente per l’Amministrazione provare che il soggetto emittente è una società cartiera, ma bisogna anche dare la prova della malafede del soggetto che ha provveduto a registrare la fattura per dedurre il costo e detrarre l’iva.
Occorrono riscontri oggettivi, al fine di poter dimostrare che il contribuente “sapeva” o “avrebbe dovuto sapere” (parole ormai molto note, in vicende simili) che l’operazione si inserisse in una “frode carosello”; occorre essere in una situazione in cui qualunque imprenditore con un minimo di esperienza, avrebbe dovuto capire che il soggetto che stava prestando l’opera fosse inesistente.
Sono molte ormai le sentenze che vanno in tal senso: si tratta di ripartire in maniera corretta l’onere probatorio e l’orientamento che si è pressoché consolidato prevede che deve essere il fisco a dimostrare la consapevolezza da parte del soggetto che registra le fatture, in merito alla frode.
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