Capita ormai spesso il caso concreto in cui due coniugi che hanno uno o più figli a carico si trovino in questa situazione: uno svolge attività di lavoro autonomo (o d’impresa) in regime forfettario, l’altro ha un reddito “normale”, cioè assoggettato alla normale IRPEF (il reddito da regime forfettario viene infatti assoggettato a una imposta imposta sostitutiva dell’irpef).
E’ ormai noto che chi ha un reddito soggetto a imposta sostitutiva non può utilizzare le normali detrazioni d’imposta del “mondo irpef”: detrazioni per spese mediche, detrazioni per familiari a carico, detrazioni per interessi sul mutuo dell’abitazione principale, detrazioni per ristrutturazione e così via. Ecco che a questo punto non avrebbe pertanto alcun interesse (a meno che non abbia, oltre al reddito dall’attività in regime forfettario, anche altri redditi da assoggettare ad IRPEF) a inserire nella propria dichiarazione dei redditi un figlio a carico: potrebbe quindi sembrare naturale lasciare che sia l’altro coniuge a prendere la detrazione per il figlio (o i figli) al 100%, piuttosto che al 50%.
Ma non è sempre così semplice: da un po’ di anni a questa parte, la detrazione per i figli a carico può essere usufruita esclusivamente in due modi:
- da entrambi i genitori, con la percentuale del 50% ciascuno;
- dal genitore con il reddito più alto.
Tertium non datur, quindi. Molti anni fa non solo questa limitazione non esisteva, ma addirittura i coniugi potevano scegliere anche diverse percentuali di detrazioni: ad esempio il padre poteva prendere il 70% di detrazione e la madre il 30%, oppure il padre 40% e la madre 60% (chiaramente nel rispetto del totale che non poteva superare il 100%). Oggi invece si può solo scegliere le due citate alternative, ovviamente optando per quella più conveniente (ed è ovvio che quando in Studio lavoriamo le dichiarazioni di due coniugi, facciamo in modo di applicare sempre l’opzione più conviente per il maggior risparmio fiscale).
Ebbene, supponiamo il caso di due coniugi con un figlio a carico e in cui il marito abbia un’attività di lavoro autonomo in regime forfettario, con 20.000 euro di reddito e la moglie abbia invece un’attività di lavoro dipendente con 18.000 euro di reddito. Dal momento che il “reddito complessivo” ai fini IRPEF del marito è pari a ZERO (in quanto egli produce solo un reddito soggetto a imposta sostitutiva), la detrazione per il figlio a carico potrebbe andare interamente alla moglie. Purtroppo ciò non è possibile. La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito in una circolare che quando si fa il confronto del reddito per determinare quale coniuge ha il reddito più alto, bisogna anche considerare i redditi soggetti a imposta sostitutiva da regime forfettario, quindi nel nostro esempio il genitore con il reddito più alto è il marito (che ha 20.000 euro di reddito, contro i 18.000 della moglie) e pertanto non si potrà attribuire la detrazione del 100% per il figlio a carico alla moglie. L’unica scelta, in questo caso, sarà optare ovviamente per il 50% ciascuno e far sì che almeno la moglie goda di una parte della detrazione (la restante parte sarà purtroppo persa, se il marito non ha altri redditi da assoggettare ad IRPEF).
Nell’esempio sopra rappresentato, laddove invece la moglie dovesse avere 18.000 euro di reddito di lavoro dipendente ed il marito 17.000 da attività soggetta a regime forfettario, dal momento in cui il coniuge con il reddito più alto è la moglie, sarà possibile (nonché assolutamente conveniente) optare per l’attribuzione alla moglie dell’intera detrazione, in quanto chi paga l’imposta sostitutiva su redditi determinati in maniera forfettaria, non può utilizzare per tale imposta alcuna delle classiche detrazioni dell’IRPEF.
Per eventuali chiarimenti (anche su casi concreti), contattateci tramite mail o tramite commento.