Il professionista che si avvale di lavoro autonomo esterno non è soggetto a IRAP.

Bella vittoria del nostro Studio su un caso di IRAP riguardande un lavoratore autonomo che aveva demandato ad un soggetto esterno l’esecuzioni di lavori riguardanti la sicurezza sul lavoro.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva sostenuto che dal momento che nel quadro RE della dichiarazione dei redditi, era compilato il rigo RE11 “Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attivtià professionale”, ne derivava l’assoluto assoggettamento ad IRAP e pertanto negata la richiesta del rimborso dell’IRAP a suo tempo pagata. In primo grado di giudizio quindi il ricorso fu rigettato. Ciò che ha colpito maggiormente, è stato che i giudici della commissione provinciale, hanno autonomamente notato la presenza di tale rigo, senza neppure un’eccezione della controparte (l’Agenzia delle Entrate).

Il nostro Studio ha predisposto pertanto l’appello in Commissione Tributaria Regionale, cercando di rimarcare che nella sentenza di primo grado è presente un grave errore concettuale: il soggetto terzo cui vengono corrisposti dei compensi è per l’appunto un soggetto “terzo”, non inserito in alcun modo nell’organizzazione del professionista. Non si tratta di un collaboratore che si reca presso lo studio del professionista a svolgere parte dei lavori, ma si tratta di un altro professionista che svolge la sua parte dei lavori (peraltro in ambito assolutamente diverso rispetto a quello del ricorrente: mentre il ricorrente è un architetto, il “terzo” infatti non lo è) con la sua propria individualità.

La prima sezione della CTR ha accolto l’appello ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate a rimborsare 1681,73 euro al contribuente. Secondo i giudici siciliani, “A parte l’esiguità della detta spesa annuale, va comunque rilevato che non è la semplice presenza un collaboratore a determinare in automatico l’assoggettabilità all’Irap. Con sentenza n. 9451 del 2016 la Cassazione a SS.UU. ha  escluso l’automatismo tra utilizzo non occasionale di lavoro altrui e assoggettabilità ad IRAP, evidenziando come non sussista l’autonoma organizzazione nel caso in cui ci si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, “quando questi si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive” (v.anche Cass. 21679/16).

rif.int.A003

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