L’art.124 del Decreto Rilancio (D.L.34/2020) ha allargato l’elenco contenuto nella tabella del Decreto IVA che contiene i beni ai quali viene applicata ridotta del 5%.
In questo elenco sono contenuti tutti i dispositivi utili nel contrasto all’emergenza da Covid-19, per cui sono presenti le mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 ed FFP3, ma anche disinfettanti, tamponi, abbigliamento protettivo (guanti, visiere e occhiali protettivi, camici), dispenser a muro e via dicendo.
ESENZIONE IVA PER IL 2020
Ma attenzione: per tutto il 2020, la norma prevede che questi beni siano esenti da IVA. Oltre a prevedere ciò, “neutralizza” il perverso meccanismo del “pro-rata”: in sostanza, chi vende beni esenti da IVA, in sede di acquisto normalmente non potrà detrarre tutta l’iva sugli acquisti, ma solo una parte (e questa quota-parte dipende da quante sono le vendite in esenzione e quante sono le vendite con applicazione di iva); in pratica, più si vende in esenzione iva e più si perde la possibilità di detrarre l’iva sugli acquisti! Detto ciò, la norma ha però espressamente previsto che non si terrà conto della vendita in esenzione di questi beni elencati nell’art.124, ai fini di limitare la detrazione dell’iva sugli acquisti.
Va ricordato che per le mascherine chirurgiche il prezzo massimo è fissato in 50 centesimi di euro.
INFO OPERATIVE
Nelle fatture elettroniche di vendita può essere inserita la dicitura “Esente art.124 D.L.34/2020” oppure “Esente art.10 DPR 633/1972” (in quanto comunque è la norma che tratta delle vendite in esenzione da IVA). Come “codice natura” va inserito il codice “N4” e bisogna ricordarsi della marca da bollo per eventuali operazioni superiori a 77,47 euro!
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