Soglia dei contanti a 2.000 euro dal primo luglio 2020.

Dal prossimo mercoledì 1° luglio 2020, la soglia per la circolazione dei contanti si ridurrà dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro. Per la precisione a 1999,99 euro, in quanto già con 2.000 euro si sarà superato il limite e scatterà la violazione della normativa antiriciclaggio.

Tale diminuzione è stata prevista dal “collegato alla legge di bilancio 2020”, cioè il DL 124/2019, il quale porterà tale limite addirittura a 1.000 euro (quindi per la precisione a 999,99 euro) dal 2022.

COME COMPORTARSI?

Tutti i pagamenti dai 2.000 euro (compresi) in su, dovranno avvenire obbligatoriamente tramite intermediari abilitati (banche, istituti finanziari, poste). Per intenderci, si tratta di passaggi di denaro “da mano di privato a mano di privato”, quindi pagamenti di fatture, distribuzioni di utili societari, regali, pagamenti di locazioni e via dicendo. Il limite non vale nel caso in cui il passaggio avvenga “da mano di privato a mano di intermediario”, come ad esempio se si va in banca a fare un versamento in contanti: in quel caso è possibile anche andare a depositare 5.000 euro in contanti, in quanto il passaggio sarebbe da un privato a un intermediario, per l’appunto (ovviamente, nel caso in cui l’importo versato sarebbe “anomalo”, la banca potrebbe far partire una segnalazione antiriciclaggio).

COSA ACCADE ALLE OPERAZIONI “FRAZIONATE”?

Supponiamo di ricevere una fattura di 3.200 euro. L’importo è sicuramente oltre la soglia e quindi non è possibile pagarla in contanti. Potremmo però aver stabilito con il fornitore un pagamento a 30-60 giorni: in questo caso saremmo in presenza di due pagamenti di 1.600 euro (importo sotto la soglia). E’ possibile in questo caso il pagamento in contanti? La risposta è positiva. Ma attenzione: deve trattarsi di frazionamenti dovuti normali prassi commerciali, in quanto se le operazioni fossero “artificiosamente frazionate” scatterebbe comunque la violazione della norma. Supponiamo infatti di ricevere una fattura di 6.000 euro e per eludere la norma, facciamo risultare dalla contabilità quattro pagamenti da 1.500 euro, uno il giorno della fattura, uno due giorni dopo, uno cinque giorni dopo, uno sette giorni dopo: sebbene formalmente avremmo rispettato le norme (i singoli pagamenti sono tutti inferiori alla soglia), è chiaro che in questo caso si tratta di un frazionamento artificioso, posto in essere esclusivamente per aggirare il divieto di trasferimento in contanti di cifre oltre la soglia.

E SE PAGHIAMO CON STRUMENTI MISTI?

Supponiamo di aver ricevuto una fattura di 9.000 euro e di voler pagare 500 euro in contanti e 8.500 con un bonifico bancario. Saremmo in regola? La risposta è negativa. Il trasferimento va guardato in maniera complessiva, per cui in caso di trasferimento di 9.000 euro è vietato l’utilizzo del denaro contante, anche se effettuato per una parte singolarmente inferiore alla soglia.

Nella tabella seguente mostriamo i limiti dei vari periodi:

fino al 25 dicembre 2002 10.329,14
da 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 12.500
dal 30 aprile 2008 al 26 giugno 2008 5.000
dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2020 12.500
dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 5.000
dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 2.500
dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 1.000
dal primo gennaio 2016 al 30 giugno 2020 3.000
dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 3.000
dal primo gennaio 2022 1.000

 

 

 

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