Tra le tante novità della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n.197) c’è una definizione che riguarda tantissimi soggetti: la definizione agevolata degli avvisi telematici, i cosiddetti “avvisi bonari”. Trattasi degli avvisi che vengono inviati quando dal controllo delle dichiarazioni fiscali emergono delle irregolarità (ad esempio non sono state pagate delle imposte o sono stati dichiarati altri dati errati). Questi avvisi possono essere pagati in unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento (90 giorni se a riceverli è direttamente il commercialista: nelle dichiarazioni che presentiamo noi, preferiamo farvi scegliere questa opzione) oppure a rate, con le rate successive che scadono ogni trimestre a fine mese.
Questi avvisi vengono detti “bonari” in quanto le sanzioni che normalmente sono al 30%, vengono in questa sede ridotte di un terzo, diventando quindi il 10%. Se non viene pagata la prima rata oppure viene interrotto il pagamento delle rate successive, l’Agenzia delle Entrate procederà successivamente all’iscrizione a ruolo dell’importo e sarà inviata una cartella di pagamento con l’importo delle sanzioni ricalcolato al 30%.
IN COSA CONSISTE LA DEFINIZIONE?
Grazie alla definizione in oggetto, le somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento (della prima rata o delle rate successive) scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi successivamente al primo gennaio 2023), possono essere definite con una riduzione delle sanzioni al 3%. In sostanza non c’è uno sconto sull’imposta o sugli interessi o su eventuali somme aggiuntive, ma viene esclusivamente ridotto del 7% l’importo delle sanzioni che dovranno essere pagate. Nel caso di pagamento rateale, ovviamente lo sconto riguarderà esclusivamente le quote di sanzioni contenute nelle rate che dovranno ancora scadere, nel senso che la parte di sanzione già pagata in precedenza (al 10%) è comunque acquisita e non può essere recuperata. Inoltre possono essere definiti gli avvisi di ogni periodo d’imposta per il quale è in corso un pagamento rateale (ovviamente lo sconto sulle sanzioni vale per le rate non ancora pagate).
COME OPERARE?
Purtroppo al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, non è ancora chiaro come sarà possibile operare in maniera pratica per procedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni. Vero che per i pagamenti rateali le prime rate di quest’anno scadranno il 31 gennaio, ma ci possono essere anche casi in cui i 30 giorni per il pagamento della prima rata vengano a cadere in uno dei primi giorni di gennaio o addirittura ci potrebbe essere una rata che sarebbe caduta il 31 dicembre 2022, ma visto che quel giorno era sabato la scadenza in realtà viene considerata per il 2 gennaio 2023 (quindi in teoria definibile).
Voci di corridoio sostengono che bisognerebbe chiedere all’Agenzia delle Entrate un nuovo avviso telematico, ma la riteniamo una via piuttosto irta, vista anche la difficoltà (ormai cronica) di dialogo con gli uffici dell’ente. L’unico modo per procedere sarebbe quello di ricalcolare autonomamente l’importo e la procedura non sarebbe neppure particolarmente complicata, con la speranza che poi l’Agenzia delle Entrate non dia indicazioni difformi.
Ebbene, occorrerebbe quindi procedere in questo modo:
- visualizzare l’avviso telematico originale e calcolare l’importo della sanzione in esso contenuta;
- dividere questo importo per il numero di rate in cui è stato rateizzato l’avviso (se è un nuovo avviso appena ricevuto e si vuole pagare in unica soluzione, l’importo va diviso per 1, per cui prenderemo l’importo stesso della sanzione);
- sottrarre l’importo calcolato, dal codice tributo 9001 che andrà pagato per le tutte scadenze del 2023 e degli anni successivi.
Esempio: sto pagando una rateizzazione in 15 rate e a fine 2022 sono arrivato alla quarta rata, per cui dal 2023 in poi avrò ancora 11 rate da pagare. La sanzione contenuta nell’avviso era di 1.500 euro e il totale dell’avviso era di 18.000 euro. La singola rata pertanto conterrà nel codice tributo 9001 l’importo di 1.200 euro (18.000 diviso 15). Ebbene, la sanzione contenuta nella singola rata sarà pari a 1.500 diviso 15, cioè 100 euro; pertanto, da ogni rata in scadenza dal 2023 in poi, toglierò 100 euro all’importo del codice 9001, pagando nell’esempio 1.100 euro anziché 1.200.
NUOVA POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE
La legge di bilancio 2023 ha cambiato anche le possibilità di rateizzazione. Fino allo scorso anno infatti questi avvisi potevano essere rateizzati in maniera differente:
- per un massimo di 8 rate, se l’importo totale non superava i 5.000 euro;
- per un massimo di 20 rate, negli altri casi.
Ebbene, con il comma 159 dell’unico articolo della legge di bilancio, è stata eliminata questa differenza tra gli avvisi sopra o sotto la soglia dei 5.000 euro, dando sempre la possibilità di rateizzare fino a un massimo di 20 rate, anche per importi irrisori.
Non è chiaro se sarà possibile, sulla scorta di questa novità, “trasformare” un precedente piano di rateizzazione che era partito con 8 rate (perché l’importo non superava i 5.000 euro) in un nuovo piano con un numero di rate superiore. Dal tenore della norma ciò non si evince e tenuto conto che la scelta va effettuata all’inizio, riterremmo non sia possibile la “trasformazione”, ma bisognerà attendere chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, per cui in attesa di essi, il suggerimento è quello di procedere con il vecchio piano di rateizzazione.
AGGIORNAMENTO
Dopo la pubblicazione di questo articolo, il 13 dicembre l’Agenzia delle Entrata ha emanato la circolare numero 1 del 2023, proprio sulla definizione di questi avvisi. Va subito detto che l’Agenzia ha ritenuto possibile la “trasformazione” degli avvisi in corso di pagamento in 8 rate, con un nuovo piano basato su 20 rate. Ha inoltre emanato le istruzioni su come ricalcolare le rate restati: in linea di massima ricalcano ciò che avevamo già immaginato. Siamo pronti pertanto per il ricalcolo delle vostre rate.
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