Il “decreto rilancio” (D.L.34/2020) ha previsto due crediti d’imposta per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione, l’acquisto di dispositivi di protezione, volti a contrastare la diffusione del Covid-19.
In particolare, gli articoli interessati sono due:
- art.120 che riguarda l’adeguamento degli ambienti di lavoro, cioè interventi volti al rifacimento di spogliatoi e mense, per realizzare spazi medici, per realizzare ingressi e parti comuni, acquistare arredi di sicurezza e in generale tutti gli interventi edilizi funzionali allo svolgimento in sicurezza dell’attività;
- art.125 che riguarda le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti, l’acquisto di dispositivi quali mascherine, guanti, detergenti, termometri, termoscanner, barriere protettive.
In questo articolo ci occuperemo del secondo articolo (il 125), in quanto il prossimo 7 settembre è in scadenza la comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate al fine di poter usufruire del credito d’imposta.
La norma specifica in cinque punti quali sono le spese agevolabili:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tale attività; deve trattarsi di spese per attività di sanificazione con certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (come è stato specificato dalla circolare che l’Agenzia delle Entrate ha emanato in merito);
- acquisto di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che per quanto riguarda le mascherine, possono essere accettati solo gli acquisti delle chirurgiche, FFP2, FFP3;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- altri DPI quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, sempre conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea; sono anche incluse eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere, pannelli protettivi, comprese le spese di installazione.
MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito spetta nella misura del 60% dell’importo speso, con un massimo di euro 60.000 (quindi la spesa massima su cui applicare il beneficio è pari a 100.000 euro). Vanno considerate le spese sostenute dal primo gennaio 2020 (quindi anche quelle “ante-covid”) al 31 dicembre 2020. In particolare, escludendo eventuali capacità divinatorie, andranno indicate le spese effettivamente sostenute fino al 31 agosto 2020 (nel caso di presentazione della domanda nel mese di settembre) e quelle che si prevedono fino al 31 dicembre 2020.
I beneficiari sono pressoché tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, a differenza del credito di cui all’art.120 che è circoscritto a determinate attività aperte al pubblico.
Attenzione, però: non è affatto detto che si riuscirà ad ottenere il 60% dell’importo spese. L’Agenzia delle Entrate ha infatti stanziato una somma su questo contributo: se le somme richieste saranno inferiori a detta somma, allora sarà possibile usufruire del 60%; se le somme richieste saranno invece superiori all’importo stanziato, l’agenzia delle entrate ridurrà tale percentuale che potrà quindi diventare il 50%, il 40% o chissà. Entro il prossimo 11 settembre dovrebbe essere resa nota tale percentuale.
UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione con le solite modalità (tramite il modello F24) oppure potrà essere anche ceduto ai sensi dell’art.122 del Decreto Rilancio. In ogni caso è previsto che sarà escluso da tassazione, quindi su tale credito non si dovranno pagare imposte (a differenza del credito di cui all’art.120).
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