Le altre novità del “Decreto liquidità”

In un precedente intervento (vedasi qui) abbiamo esaminato le novità del “Decreto liquidità” (decreto legge 23/2020) in merito ai nuovi finanziamenti. Vediamo adesso quali sono le altre rilevanti novità che la maggior parte dei nostri lettori dovrebbe conoscere.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI APRILE/MAGGIO

Per la stragrande maggioranza dei contribuenti (in pratica tutti colori che non superano i 50 milioni di euro di fatturato nel 2019), i versamenti in scadenza nei mesi di aprile 2020maggio 2020 sono sospesi, in presenza di riduzione del fatturato rispetto all’anno precedente per almeno il 33%.

Vanno considerati i singoli mesi, per cui i versamenti di aprile sono sospesi confrontando marzo 2020 con marzo 2019, mentre quelli di maggio sono sospesi confrontando aprile 2020 con aprile 2019. Chiaramente la sospensione di maggio è più importante, in quanto interessa anche i contribuenti che liquidano l’iva trimestralmente e comprende anche le rate dei contributi INPS per artigiani e commercianti.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure a rate a partire da questa data e per un massimo di 5 rate mensili.

Attenzione però: fin qui sembrerebbe facile, ma non lo è. Il nostro legislatore ha bisogno di complicare un po’ le cose, per cui bisogna tenere conto che alcuni soggetti avevano beneficiato già di una sospensione: le imprese del comparto turistico (imprese ricettive, agenzie di viaggio, etc) grazie al D.L.9/2020 e altre attività (tra cui ristorazione, gelaterie, bar, impianti sportivi, sale da gioco, etc.) grazie al D.L.18/2020. Per questi soggetti resta ferma la sospensione già prevista, la quale prevedeva che le somme sospese andavano versate a partire da fine maggio (e quindi dal primo giugno, visto che il 31 maggio cade di domenica), sempre in unica soluzione o in 5 rate (per cui il 30 giugno questi soggetti dovrebbero pagare la seconda rata).

NON SANZIONABILITA’ DEGLI ACCONTI IRPEF/IRES/IRAP

Veramente poca roba: l’art.20 del decreto prevede che per il 2020 non sarà sanzionato l’insufficiente versamento degli acconti di novembre, ma solo se l’importo versato è bastato a coprire almeno l’80% della somma dovuta sulla base delle prossime dichiarazioni dei redditi. Sarebbe stato preferibile eliminare del tutto la sanzione.

SOSPENSIONE PER L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”

I termini che riguardano le agevolazioni “prima casa”, cioè il termine di 18 mesi dall’acquisto dell’immobile entro il quale l’acquirente deve trasferire la propria residenza nel comune interessato; di un anno dalla cessione entro cui chi ha ceduto la “prima casa” deve acquistarne un altro; di un anno entro cui chi ha acquistato un’altra casa deve cedere la precedente, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

PROROGA SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI

Tutti i termini processuali per il compimenti di atti in procedimenti civili, penali e tributari, i quali erano già stati sospesi fino al 15 aprile 2020, sono adesso sospesi fino all’11 maggio 2020. Viene quindi congelato il conto alla rovescia per presentare ricorsi, così come di conseguenza viene aumentato il periodo per tentare un’adesione, nel caso in cui era stata fatta richiesta di accertamento con adesione.

CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Già il decreto “Cura Italia” (D.L.18/2020) aveva istituito un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, pari al 50%. Con il D.L. liquisità, tale credito d’imposta viene esteso all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere) e di ogni dispositivo di sicurezza (anche non individuale) che possa servire a proteggere dal contagio (ad esempio barriere protettive).

 

 

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