La produzione normativa causata dal coronavirus non si ferma e prima delle festività pasquali ha portato un uovo (il D.L. 23/2020) con una serie di ulteriori novità per aiutare i contribuenti; tali novità non sono del tutto soddisfacenti, a dire il vero: il sostegno alla liquidità delle imprese previsto dall’art.1 e dall’art.13 a ben vedere non è altro che un prestito che trasforma il fatturato (mancato, causa la chiusura forzata) in indebitamento, così come non convincono del tutto le proroghe dei versamenti che stanno concentrando una serie di scadenze a fine giugno.
In questo intervento trattiamo del sostegno alla liquidità previsto dall’art.1 e dall’art.13, due strumenti per aiutare gli imprenditori colpiti dall’epidemia:
- finanziamenti garantiti da SACE spa (art.1);
- nuovo regolamento del “Fondo di Garanzia PMI” (art.13).
E’ la misura più sentita e imponente: al fine di aiutare le imprese in questo momento di crisi, vengono concesse delle garanzie a favore delle banche, affinché possano erogare dei finanziamenti alle imprese e ai liberi professionisti. Va criticamente detto che si tratta di un prestito (quindi è prevista l’integrale restituzione) e tutto sommato i contribuenti verranno (in molto casi) solo aiutati a pagare le imposte in scadenza a giugno, senza avere un reale ristoro per i mancati guadagni di questo periodo. Ad ogni modo, è una misura che può sicuramente servire per non affondare. In entrambi i casi, la garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (quindi 72 rate mensili), con un eventuale preammortamento che può durare fino a 2 anni (24 mesi).
FINANZIAMENTO GARANTITO DA SACE (art.1)
La società SACE garantisce finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma alle imprese, fino a un totale complessivo di 200 miliardi di euro (quindi comunque gli importi sono sempre limitati e non è detto che bastino per tutti i richiedenti).
I beneficiari sono i soggetti titolari di partita iva (quindi sia imprese che lavoratori autonomi), ma non devono essere classificati nella categoria delle “imprese in difficoltà” ai sensi dei Regolamenti europei alla data del 31 dicembre 2019 e non devono avere esposizioni bancarie deteriorate alla data del 29 febbraio 2020.
Vengono richiesti degli impegni, in quando non si dovranno distribuire dividendi nel corso del 2020, e questo ci può anche stare; poi bisogna assumere l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali: e ciò potrebbe essere complicato, in tempi di coronavirus, laddove si tenta di salvare un’attività lavorando magari a regime decisamente più ridotto (si pensi a un ristoratore che con tutta probabilità non potrà per molto tempo riempire il locale, vedendosi costretto a rispettare le norme di sicurezza per evitare i contagi), dovendo al contempo mantenere la forza lavorativa che sarebbe in eccesso.
La garanzia per questi finanziamenti non è piena, ma sarà pari al 90% per la stragrande maggioranza dei beneficiari: basta infatti non avere più di 5.000 dipendenti e non superare il fatturato di un miliardo e mezzo di euro.
Qual è l’importo richiedibile? Esso è pari all’importo massimo tra i seguenti valori:
- 25% del fatturato del 2019, come da bilancio/dichiarazione;
- il doppio dei costi del personale del 2019, come risultanti dal bilancio.
Se un’impresa ha avuto ad esempio 50.000 euro di costo del personale e 320.000 euro di fatturato, il finanziamento sarà pari al maggiore tra 100.000 (il doppio di 50.000) e 80.000 (il 25% di 320.000), per cui si potrebbero richiedere 100.000 euro.
Le commissioni bancarie devono (o almeno dovrebbero) essere limitate al recupero dei costi e che il costo generale del finanziamento deve essere inferiore a quello che sarebbe richiesto senza le garanzie. Per le PMI la garanzia dovrebbe andare dallo 0,25% all’1%, mentre per le imprese più grandi dallo 0,50% al 2%.
IL FONDO DI GARANZIA (art.13)
L’accesso più facile è quello tramite il Fondo di Garanzia, di cui all’art.13 comma 1 lettera m) del decreto. Senza particolare istruttoria, con garanzia del 100%, si può avere un finanziamento fino a 25.000 euro; benché però si parli tanto di questi 25.000 euro, in realtà l’importo ha un limite massimo dato dal 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio o dell’ultima dichiarazione fiscale.
Potrà essere applicato un tasso di interesse, mentre la garanzia è a costo zero, infatti va rilasciata in maniera automatica e gratuita: la banca, senza neppure attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo, può erogare il finanziamento, avendo cura di verificare solo formalmente il possesso dei requisiti.
Condizione al fine di poter beneficiare di questo finanziamento è che bisogna autocertificare di aver subito dei danni dall’emergenza coronavirus.
All’atto pratico, l’impresa deve presentare la domanda di finanziamento garantito dallo Stato tramite compilazione di un modello di domanda che è già stato pubblicato e per la cui compilazione lo Studio potrà prestare assistenza.