Le novità del D.L.18/2020 (“Cura Italia”)

La crisi epidemiologica è diventata davvero devastante. Per fronteggiare la situazione il Governo ha emanato diversi decreti, il cui più importante è certamente il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Decreto Cura Italia”. Con i precedenti decreti, in particolare il n.6 e il n.9 del 2020, erano stati sospesi pagamenti e adempimenti tributari per quelle che erano individuate come “zone rosse”.

Tornando invece al decreto 18/2020, le principali linee d’azione ivi contenute sono:

  • misure riguardanti il sistema sanitario, la protezione civile e altri soggetti impegnati nell’emergenza;
  • sostegno all’occupazione e ai lavoratori, nonché aiuti per il credito alle famiglie e alle imprese (utilizzando banche e il fondo centrale di garanzia);
  • sospensione dei versamenti di tributi e contributi, sospensione di altri adempimenti, altre misure e incentivi fiscali.

In questo intervento analizzeremo soprattutto il terzo punto, ma toccheremo anche alcune disposizioni del secondo che hanno immediati impatti fiscali o comunque possono essere utili per i nostri clienti.

Il Decreto è invero di non agevole comprensione, in quanto molte delle disposizioni sono differenziate per tipologia di attività, per ricavi dichiarati, per provincia. Cercheremo di fare chiarezza, tenendo conto che in questo articolo non tratteremo le disposizioni che hanno a che fare con la giustizia tributaria e il contenzioso.

 

DIFFERIMENTO VERSAMENTI DEL 16 MARZO

Alcune scadenze dello scorso 16 marzo hanno usufruito di un breve differimento di quattro giorni (al 20 marzo). Va fatto presente che il decreto è stato pubblicato in G.U. solo nella nottata tra il 17 e il 18 marzo, a scadenza già trascorsa, lasciando alcuni adempimenti fuori dal differimento.

 

SOSPENSIONE PER SETTORI PIU’ COLPITI

E’ prevista la sospensione generale per i settori più colpiti, per ciò che riguarda versamenti delle ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, per marzo e aprile, oltre l’iva di marzo. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in una risoluzione un elenco dei codici ATECO delle imprese appartenenti a tali settori più colpiti, i quali in breve e principalmente sono il turistico-alberghiero, il settore dei trasporti, bar e ristoranti, cinema e teatri, sport, parchi divertimento, sale giochi e centri scommesse. Il vantaggio dei soggetti che fanno parte dei settori più colpiti è che rispetto agli altri (che vedremo a breve), il differimento opera anche per le scadenze di aprile.

I versamenti sospesi andranno effettuati entro il primo giugno 2020, o in unica soluzione o a rate con un massimo di 5 rate mensili (enti e federazioni sportive, così come A.S.D., hanno un mese di tempo in più).

 

SOSPENSIONE PER SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI DEL 2019 INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO

Per tutti i soggetti, sia che svolgano attività d’impresa, sia lavoratori autonomi, con ricavi/compensi del 2019 non superiori a 2 milioni di euro, vengono sospesi i versamenti da autoliquidazione scadenti nel periodo 8-31 marzo 2020. Ciò significa che (salvo ovviamente ulteriori variazioni) viene posticipato ad esempio il pagamento dell’iva mensile di febbraio (in scadenza a marzo), ma non quello dell’iva di marzo (in scadenza ad aprile).

Tutti gli importi non versati a marzo (quindi l’iva, le ritenute alla fonte, contributi INPS, premi INAIL) saranno versati in unica soluzione il primo giugno oppure in rate mensili, con un massimo di 5, a partire da tale data. In realtà il termine per il pagamento della prima/unica rata sarebbe il 31 maggio, ma dal momento che cade di domenica, si va al primo giugno.

 

SOSPENSIONE PER SOGGETTI “ZONE ROSSE”

Del beneficio di cui al punto precedente, possono approfittare anche altri soggetti, a prescindere dai ricavi/compensi del 2019. Sono i soggetti delle zone più colpite, cioè quelli con sede nella cosiddetta “prima zona rossa” (che comprende alcuni comuni della Lombardia tra cui Codogno e il comune di Vò per il Veneto), nonché dei soggetti con sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI INPS

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento in scadenza per l’appunto in questo periodo, riguardanti cartelle di pagamento emesse da Riscossione Sicilia (o ADER per il resto d’Italia) e avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS.

Tali versamenti andranno effettuati in unica soluzione entro un mese dal periodo di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020 (in questo caso non è prevista possibilità di rateizzazione).

Ad esempio: una cartella la cui scadenza cadeva il 5 marzo, non viene sospesa; una cartella la cui scadenza sarà il 21 aprile, sarà sospesa e l’importo andrà pagato entro il 30 giugno; una cartella la cui scadenza sarà il 4 giugno, non ricadrà nella sospensione e quindi andrà pagata entro il 4 giugno.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER ROTTAMAZIONE RUOLI / SALDO E STRALCIO

Il versamento della rata della “rottamazione ter” in scadenza il 28 febbraio 2020, è differito al primo giugno 2020. Ovviamente nel momento in cui è uscito il Decreto, il termine del 28 febbraio era spirato da un po’; questa norma non fa altro quindi che rimettere in termini i soggetti che non avevano effettuato il versamento di febbraio.

Inoltre, il versamento della seconda rata del cosiddetto “saldo e stralcio” in scadenza il prossimo 31 marzo 2020, viene differita al primo giugno 2020 (qui in effetti è proprio un differimento).

 

PROROGA TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA PER ATTIVITA’ DEGLI UFFICI

Una norma che ha fatto molto discutere è quella secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per l’attività di verifica degli Uffici, sarà prorogata di due anni. Il Governo si è appigliato alla possibilità offerta da una norma del 2015 che ha previsto che in casi eccezionali i termini possono per l’appunto essere prorogati. Tutto ciò significa purtroppo che a causa di un paio di mesi (si spera non siano di più) di blocco emergenziale, gli uffici avranno a disposizione un paio di anni in più per le loro attività; tradotto con un esempio, a fine 2020 per i verificatori sarebbe decaduta la possibilità di accertare l’anno fiscale 2015 (dichiarazione UNICO 2016); grazie a questa norma inserita nel decreto di emergenza, avranno tempo fino al 31 dicembre 2022.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali (quindi presentazioni di dichiarazioni o altro che non comporta il pagamento di denaro), è stata prevista una sospensione generalizzata fino al 31 maggio 2020. Tutti gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il 30 giugno 2020.

Così ad esempio slitta la presentazione della dichiarazione IVA (originariamente in scadenza il 30 aprile), slitta la presentazione dei modelli INTRASTAT di febbraio, marzo e aprile (in scadenza originariamente il 25 marzo, il 27 aprile e il 25 maggio).

 

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE

Viene riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d’impresa (quindi esclusi i liberi professionisti), un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di marzo 2020, esclusivamente per immobili di categoria catastale C/1. Una ulteriore condizione è però che per i soggetti beneficiari del credito d’imposta deve essere stata disposta la sospensione dell’attività: in pratica si tratta dei soggetti che hanno dovuto abbassare le saracinesche sulla base del Decreto dell’11 marzo 2020 (che contiene l’elenco delle attività “sospese” tra gli allegati).

Con il nuovo Decreto che sarà pubblicato tra il 22 e il 23 marzo, sono previste nuove e ulteriori sospensioni, per cui questa agevolazione potrebbe essere estesa.

 

INDENNITA’ PER LIBERI PROFESSIONISTI “INPS”

Anche questa è una disposizione che sta facendo parecchio discutere. E’ riconosciuta ai liberi professionisti con partita iva (aperta non più tardi del 23 febbraio 2020) e ai titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, nonché ai lavoratori iscritti alle gestioni artigiani/commercianti, un’indennità di 600 euro a valere per il mese di marzo 2020 (tale indennità non concorre a formare il reddito).

I soggetti in questione non devono essere pensionati e non devono essere iscritti ad altre forme pensionistiche.

Tale agevolazione non è prevista per i soggetti iscritti agli albi professionali e quindi alle relative casse previdenziali (si tratta degli iscritti alla Cassa Forense, all’INCARCASSA, all’ENPAM, all’ENASARCO e via dicendo); in questo caso devono essere le singole casse a prevedere delle agevolazioni (qualcuna già sta facendo qualcosa in tal senso).

Per avere tale indennità occorrerà avere l’accesso al sito dell’INPS e presentare una domanda. Al momento in cui viene pubblicato questo articolo, ancora sul sito dell’INPS non è attiva la possibilità di presentazione di tali domande; l’istituto in un comunicato ha promesso comunque che l’apertura del canale per la presentazione delle domande avverrà entro fine mese.

 

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE

E’ previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (importo massimo pari a 20.000 euro).

 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI VERIFICA DEGLI UFFICI

Fino al al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate; è altresì sospeso l’invio di nuove cartelle e di atti esecutivi.

CONCLUSIONI

Tralasciamo in questa sede alcune disposizioni di poco conto e di poca applicazione pratica, come la possibilità di disapplicare la ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con compensi non superiori a 400.000.

 

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