Nulla da fare per i coniugi residenti in comuni diversi che richiedono l’agevolazione dell’esclusione da IMU su entrambi gli immobili, in quanto residenza anagrafica.
Sin dal lontano 2012 (in vigenza dell’ICI), il MEF era stato chiaro nel caso di coniugi proprietari di diversi immobili che risultavano abitazione principale per ciascuno di loro: nel caso in cui tali immobili fossero stati situati nello stesso comune, nulla da fare (nel senso che si poteva godere dell’agevolazione solo per uno di essi); nell’ipotesi invece in cui gli immobili fossero stati situati in comuni diversi, entrambi i coniugi avrebbero potuto richiedere l’applicazione dell’esclusione da ICI (ora IMU) e quindi non pagare per nessuno dei due immobili. Così, ad esempio, se Tizio possedeva un immobile a Palermo e Caia (la moglie) un altro a Cinisi, nel caso in cui tizio avesse stabilito la residenza a Palermo e Caia a Cinisi, i coniugi non avrebbero pagato un solo centesimo, né al comune di Palermo, né al comune di Cinisi.
Soprattutto con l’avvento dell’IMU e della esplicita previsione normativa, la Cassazione ha ormai affermato in maniera chiara che non è possibile avere la doppia esclusione; ciò soprattutto in quanto la norma dell’IMU (art.13 del D.L.201/2011) prevede in maniera esplicita che “Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente“.
Detto così, è chiaro che al fine di avere la possibilità di non pagare l’IMU sull’abitazione principale, non solo il possessore deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell’immobile, ma anche il suo nucleo familiare. Ragion per cui, nell’esempio precedente, se Tizio risiede a Palermo e la moglie Caia a Terrasini, paradossalmente nessuno dei due potrà usufruire dell’esclusione dall’imposta, ma ciascuno dovrà pagare l’imposta ai comuni in cui risiedono gli immobili! Infatti la stessa norma prevede che nel caso in cui la residenza viene stabilita in due diversi immobili all’interno dello stesso comune, i coniugi potranno scegliere quale dei due escludere da tassazione (fermo restando che su almeno uno dovrà essere pagata l’imposta), ma nel caso in cui si dovesse trattare di comuni diversi, nessuna esclusione potrà invocarsi!
Non solo è la recente Cassazione (sentenza 20130 del 2020) che ha stabilito ciò, ma altre sentenze più datate sono assolutamente allineate (12050/2010, 18367/2019, 4166/2020).
Effettivamente questa interpretazione del dettato normativo è forse anche eccessiva, se si pensa che in alcuni casi i coniugi potrebbero essere costretti a separare la loro residenza (in comuni diversi e distanti) per ragioni accettabili, quali ad esempio motivi di lavoro, con conseguente perdita di ogni agevolazione. Ed in effetti è (come detto) paradossale pensare che se ciò avviene nell’ambito dello stesso comune si possa usufruire di almeno una esclusione, mentre non è possibile ciò in caso di comuni diversi: sarebbe il caso di prevedere (ma qui occorre necessariamente un intervento legislativo) che anche nel caso di residenza in comuni diversi, si possa ottenere l’esclusione per almeno uno dei due immobili.