Ci ha provato, l’Agenzia delle Entrate. Il committente di un appalto aveva ricevuto una fattura che non aveva ancora pagato: proprio in ragione del mancato pagamento, secondo i funzionari dell’Agenzia, il contribuente non avrebbe potuto portare in detrazione l’iva a suo credito. In base ai principi di neutralità dell’imposta e tenuto conto che il diritto alla detrazione sorge (sulla base di quanto previsto dall’art.19 del “Decreto Iva”) nel momento in cui l’imposta diventa “esigibile”, è irrilevante il pagamento, così come è anche irrilevante l’eventuale esecuzione parziale della prestazione (perché la fattura potrebbe essere anche stata emessa per un acconto).
Nel caso raccontato, la Cassazione è intervenuta con sentenza 6794/2020 a sancire la effettiva detraibilità dell’iva da parte del committente che ha ricevuto la fattura, ancorché non subito pagata.
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