L’omessa produzione delle giacenze di magazzino legittima l’accertamento induttivo

Non finiremo mai di sensibilizzare i nostri clienti che hanno un magazzino di merci (o materie prime, semilavorati, etc) alla corretta individuazione delle giacenze di fine anno, ogni anno; è importante avere il calcolo con il dettaglio degli importi che poi andremo a inserire nelle contabilità e nelle dichiarazioni fiscali.

Con la sentenza 32212/2019 infatti i giudici della Cassazione hanno dichiarato che è legittimo utilizzare il metodo di accertamento “induttivo” (il peggiore per i contribuenti, in quanto il reddito può essere determinato sulla base di presunzioni anche semplici, senza che l’Ufficio abbia la necessità di fornire un forte onere della prova) nel caso in cui non è stato fornito il dettaglio delle giacenze di magazzino agli enti verificatori.

Secondo i massimi giudici infatti il contribuente ha sempre il dovere di collaborare in maniera leale durante le verifiche e venir meno a questo obbligo comporta anche il venir meno a una precisa disposizione dello Statuto del contribuente, con conseguente possibilità per l’Agenzia delle Entrate di utilizzare il metodo di accertamento induttivo, con il quale può determinare il reddito da assoggettare a tassazione prescindendo dalla regolarità del resto della contabilità.

Massima attenzione, quindi: ogni anno va redatto un prospetto (basta anche un semplice foglio elettronico) in cui andare a indicare come si è arrivati all’importo delle rimanenze inserite poi in dichiarazione dei redditi.

 

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