Con l’emanazione del Decreto 157/2021, denominato “Decreto antifrodi”, sono state introdotte una serie di disposizioni il cui fine è quello di contrastare gli abusi e i comportamenti fraudolenti nel mondo dei bonus edilizi (e non solo), in particolare per ciò che riguarda lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Andiamo a vedere di cosa si tratta.
VISTO DI CONFORMITA’ E ASSEVERAZIONE
Per prima cosa viene estesa la necessità dell’apposizione del “visto di conformità”, cioè del controllo formale sulla documentazione che deve essere fatto da un Dottore Commercialista o figura similare. Per quanto riguarda il SUPERBONUS 110%, tale visto di conformità era prima previsto nel caso di cessione del credito o di sconto in fattura, mentre non occorreva nel caso in cui un soggetto avesse utilizzato direttamente il credito, nella propria dichiarazione dei redditi; ebbene, adesso diventa necessario in ogni caso, quindi anche nel caso in cui il contribuente dovesse decidere di non cedere il credito, ma di utilizzarlo direttamente.
Per quanto riguarda invece l’asseverazione che deve essere effettuata da un soggetto tecnico (ingegnere, architetto, etc.), adesso non solo occorrerà fare riferimento ai cosiddetti “prezzari”, ma bisognerà stare attenti a non superare alcuni “valori massimi” per alcune categorie di beni; questi valori massimi saranno stabiliti con un Decreto del Ministro della transizione ecologica che verrà pubblicato successivamente.
La disposizione forse più imponente è quella che estende l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione della congruità delle spese sostenute anche alla cessione del credito e allo sconto in fattura per tutte le detrazioni edilizie diverse dal Superbonus 110%, per cui in tutti i casi di:
- detrazioni per recupero del patrimonio edilizio (il classico “50%”);
- detrazioni per efficienza energetica;
- detrazioni per l’adozione di misure antisismiche (c.d. “Sismabonus)”;
- bonus “facciate”;
- detrazioni per installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
CONTROLLI PREVENTIVI
Il Decreto prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate potrà sospendere, per un periodo massimo di 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni dei crediti e delle opzioni per sconto in fattura, laddove esistano dei profili di rischio; ciò avverrà analizzando la coerenza e regolarità dei dati indicati nelle varie comunicazioni e nelle precedenti, sfruttando le banche dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
PROBLEMA PER IL “BONUS FACCIATE”
Un grosso problema riguarda il “bonus facciate”. In base alla normativa attualmente in vigore (22 novembre 2021), tale bonus scadrebbe al 31 dicembre 2021. Vero è che con la legge di Bilancio 2022 dovrebbe essere prorogato, ma fino ad ora sono solamente progetti di legge e non c’è nulla di definitivo e ufficiale; peraltro potrebbe anche essere prorogato, ma con aliquote più basse rispetto alla attuale che è il 90%.
Proprio per evitare di perdere parte di detrazione, in molti casi la soluzione che si era trovata era quella del pagamento anticipato dei lavori delle facciate: pagare a novembre 2021 un lavoro che poi sarebbe stato svolto nel 2022, significava comunque poter usufruire del bonus (in quanto chiaramente legato al sostenimento delle spese e non all’effettuazione dei lavori).
Ebbene, con la nuova normativa si pone un grosso problema, in quanto entra in gioco anche l’asseverazione della congruità delle spese. A questo punto, diventa impossibile asseverare la congruità di spese sostenute per dei lavori che devono ancora essere effettuati (è banale), con la logica conseguenza che il decreto antifrodi porta come effetto indiretto l’impossibilità di ottenere la detrazione del 90% per opere non eseguite entro fine 2021, in quanto non asseverabili. Rimarrebbe solo la possibilità del cosidetto “utilizzo diretto”, cioè l’utilizzo in proprio della detrazione, senza ottenere alcuno sconto in fattura e senza cedere il credito.
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