Gli interventi trainanti per il bonus 110%

Stanno arrivando in Studio molte richieste di chiarimenti in merito al bonus 110% per le ristrutturazioni degli immobili. Grazie a questo bonus è possibile effettuare alcuni lavori praticamente a costo zero, per i contribuenti che possono recuperare tutto l’importo speso sotto forma di detrazione irpef oppure addirittura cedendo tale credito all’impresa che effettua i lavori o ad una banca.

Questa forte agevolazione, prevista dall’art.119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), spetta però solo in casi ben determinati, tagliando purtroppo fuori moltissimi interventi, spesso anche senza alcun senso logico (se tale senso doveva essere quello di offrire una mano in un periodo di crisi come quella causata dal Covid-19).

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su alcuni degli aspetti fondamentali. Intanto la detrazione del 110% non è altro che quella (più bassa) prevista già dal DL 63/2013, la quale viene in questo caso ampliata fino al 110%, a patto che venga svolto almeno uno dei cosiddetti “interventi trainanti“. Tali interventi sono quelli previsti dal primo comma di questo articolo 119 e in particolare (cercando di utilizzare termini più semplici possibile):

  1. isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali sull’involucro dell’edificio, su almeno il 25% della superficie;
  2. interventi su parti comuni per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati più efficienti;
  3. interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti più efficienti.

A questo punto abbiamo già circoscritto abbastanza l’àmbito di applicazione: il punto 2 vale esclusivamente per interventi su parti comuni, quindi si tratta di parti condominiali, per cui chi ristruttura un semplice appartamento non può tenerlo certo in considerazione.

Il punto 3 riguarda edifici unifamiliari, cioè un edificio che non ha diverse abitazioni (come ad esempio un condominio o una palazzina a tre piani), ma solo un’unica unità catastale: si pensi a una villetta in cui c’è solo una singola abitazione.

Per accedere tramite il punto 1 bisogna invece isolare almeno il 25% della superficie dell’intero edificio: il proprietario di un’abitazione al terzo piano in un condominio di 10 piani, potrebbe anche applicare il cosiddetto “cappotto termico” al suo appartamento, ma così facendo non avrebbe certo isolato il 25% dell’intero edificio (il condominio di 10 piani), per cui non ha la possibilità di accedere al bonus 110%.

E’ chiaro che i contribuenti che vivono in un condominio e che vogliono ristrutturare casa, sono pressoché tagliati fuori da questa grande agevolazione, in quanto difficilmente potranno applicare il cappotto termico al 25% dell’edificio (punto 1) e tale edificio non è certo unifamiliare (punto 3).

Può andar meglio a un contribuente proprietario di un appartamento in una palazzina di due piani, il quale potrebbe decidere di creare il “cappotto termico” su tutto l’edificio (o comunque anche solo sulla sua parte, visto che avrebbe superato il 25% della superficie dell’intero edificio) , potendo quindi accedere al bonus.

Altro aspetto molto importante è comunque dato dalla limitazione del punto 3: in caso di edifici unifamiliari viene previsto dal comma 10 che deve trattarsi di abitazione principale, ovvero deve essere l’immobile di residenza anagrafica (da non confondere con il concetto di “prima casa”: Tizio potrebbe infatti possedere solo una villetta a Mondello che per lui è prima casa, ma al contempo avere la residenza nel pieno centro di Palermo nella casa della moglie). Va detto che questa limitazione sarà con tutta probabilità eliminata tra pochi giorni, nel momento in cui il decreto legge sarà convertito in legge. Sarà quindi dato ampio accesso alla ristrutturazione di case unifamiliari, villette, case di villeggiatura e via dicendo, sfruttando il bonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico, rispettando ovviamente tutti gli altri requisiti che non analizziamo in questo momento: con questo breve intervento infatti ci vogliamo limitare a chiarire chi in teoria può entrare e chi resta completamente fuori dal bonus.

Aggiungiamo un’ultima considerazione rilevante: qualcuno ha chiesto cosa accade se può usufruire del bonus, ma i lavori erano iniziati prima della pubblicazione del Decreto Rilancio. In realtà non è un problema, in quanto la norma parla dell’applicazione del bonus alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, senza fare alcun riferimento al momento in cui sono iniziati i lavori. Detto ciò, anche a una ristrutturazione iniziata ad aprile, può essere applicato il bonus (se ovviamente si rientra in uno degli “interventi trainanti”), per le spese sostenute da luglio… per cui ovviamente sarebbe un suicidio effettuare dei pagamenti prima del primo luglio… intelligenti pauca.

 

 

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