L’art.28 del Decreto Rilancio (D.L.34/2020) ha riscritto le norme sul credito d’imposta per le locazioni, già previsto dal D.L. Cura Italia (D.L.18/2020) all’art.65. La nuova versione stravolge le regole per questo credito d’imposta, in quanto cambia molte carte in tavola: ovviamente chi ha già usufruito del bonus per marzo in base alla vecchia normativa, nulla dovrà restituire ed è a posto così. In base alle nuove regole, invece, qualcuno che non aveva usufruito del bonus, potrebbe rientrare adesso.
PREVISIONE NORMATIVA
Partiamo dal vedere cosa prevede la norma: di base, a tutti i soggetti con partita iva, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o concessione di immobili, con destinazione non abitativa e destinati allo svolgimento dell’attività. Nel caso in cui il contratto preveda prestazioni “complesse” (si pensi ai centri commerciali, in cui si paga l’affitto dello spazio, ma anche il canone per gli agenti di sicurezza, le pulizie, le attività di marketing e via dicendo) o nel caso di contratto di affitto d’azienda, il credito d’imposta scende al 30%.
CONDIZIONI
Per usufruire del credito d’imposta i ricavi del 2019 non devono aver superato i 5 milioni di euro; rientrano pertanto nella previsione un gran numero di imprese. Ma attenzione: tale limite di ricavi non va verificato per le strutture alberghiere e agrituristiche: un albergo che nel 2019 ha avuto ricavi per 7 milioni di euro, potrà comunque beneficiare del credito d’imposta.
L’altra condizione fondamentale è che bisogna aver subìto un calo del fatturato (o corrispettivi) nel mese di riferimento, pari ad almeno il 50% dello stesso mese del precedente anno. Quindi, in pratica, verifico marzo 2020 con marzo 2019, verifico aprile 2020 con aprile 2019, verifico maggio 2020 con maggio 2019: nei mesi in cui ho avuto un calo superiore al 50%, potrò sfrutture il credito d’imposta, per i mesi in cui tale calo non si è verificato, nulla da fare.
DIFFERENZE RISPETTO AL CREDITO D’IMPOSTA DEL “CURA ITALIA”
Le differenze rispetto al precedente credito d’imposta (lo si ricorda: valeva per il solo mese di marzo) sono abbastanza evidenti: il primo si limitava infatti solo agli immobili di categoria C/1, mentre adesso va bene su qualunque immobile (purché non abitativo). Questo credito d’imposta vale per tutti i soggetti con partita iva, inclusi gli enti non commerciali che prima non erano compresi nell’agevolazione. Altra differenza è che il primo credito d’imposta era elargito solo alle attività soggette alla chiusura “forzata”, mentre stavolta bisogna verificare il calo del fatturato, a prescindere dal fatto che si sia restati chiusi o meno.
Va sottolineato che nelle bozze del Decreto era presente la possibilità di cedere a terzi questo credito d’imposta: nella versione definitiva ciò è stato eliminato (motivo per il quale sarebbe sempre opportuno non fidarsi mai delle bozze e studiare il testo normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come solitamente facciamo noi).
INFO OPERATIVE
Ci occuperemo del conteggio per i nostri clienti dei quali sappiamo per certo che sono locatari in un contratto, i quali saranno comunque liberi di anticiparci la richiesta per lo sblocco del credito che si utilizzerà in compensazione sul modello F24, dal momento del pagamento dei canoni. Restiamo comunque a disposizione per tutti, per eventuali chiarimenti o calcoli. Contattateci o scrivete nel commenti.