Molto spesso i contratti di locazione si interrompono, prima del decorso della loro natura scadenza, per volontà delle parti che decidono di mettere fine anzitempo al rapporto. Diventa a questo punto molto importare adoperarsi per effettuare la comunicazione della risoluzione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, perché in caso contrario potrebbero essere sempre richieste le imposte sui canoni di locazione. L’Agenzia delle Entrate infatti non può sapere in altro modo che il contratto è stato risolto e quindi tenterà di sostenere che in realtà quel contratto era ancora esistente. Solo la comunicazione della risoluzione mette al riparo il contribuente da ogni futura contestazione.
Addirittura non basta neppure un eventuale invio e ricezione di raccomandata: di un caso del genere si è occupata infatti recentemente la Cassazione che con ordinanza dello scorso 3 giugno 2021 (la numero 15352) ha statuito che è necessario sempre che l’atto di risoluzione contrattuale sia registrato presso il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in modo da rispettare l’elemento della data certa dell’avvenuta risoluzione.
La mancata esecuzione di questa formalità rende l’atto di risoluzione inopponibile all’Agenzia delle Entrate, e addirittura non rileva nemmeno una registrazione successiva, tramite ravvedimento operoso.
Invitiamo pertanto tutti i nostri clienti e lettori a porre particolare attenzione a questo adempimento.