Indennità INPS di 600 euro: regole e istruzioni

Non si parla d’altro, in questi giorni: come fosse la panacea di tutti i mali, i 600 euro di indennità previsti dal decreto “Cura italia” stanno monopolizzando le discussioni delle varie chat professionali. Proviamo a fare il punto della situazione al 30 marzo 2020, tenuto conto che siamo di fronte a delle norme scritte di urgenza e spesso malamente.

Per prima cosa dobbiamo suddividere la platea dei lavoratori in due categorie: coloro che pagano contributi INPS e coloro che pagano contributi alle proprie casse di previdenza (architetti e ingegneri che pagano l’Inarcassa, avvocati che pagano la Cassa Forense, medici che pagano l’ENPAM e così via). Ebbene, per i primi (soggetti INPS) l’aiuto è stato previsto dagli articoli 27 e 28 del “Cura Italia”; i secondi possono solo aggrapparsi a un “fondo di ultima istanza” previsto dall’art.44, per la cui attuazione si è dovuto peraltro attendere un ulteriore decreto.

In questo intervento trattiamo solamente dei primi soggetti, cioè quelli che pagano contributi INPS.

ART.27: INDENNITA’ A PROFESSIONISTI

Il primo dei due articoli riconosce una indennità di 600 euro a favore dei lavoratori autonomi titolari di partita iva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla “Gestione separata INPS”; si tratta di tutti i lavoratori autonomi che non sono iscritti a un ordine/albo che ha una sua propria cassa di previdenza e che pertanto sono costretti a pagare una contribuzione (peraltro piuttosto salata) all’ente nazionale di previdenza.

Ulteriori condizioni: i soggetti non devono già essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; inoltre sono esclusi eventuali percettori di reddito di cittadinanza.

L’indennità, secondo la norma, è prevista per il mese di marzo; nessuno sa cosa potrebbe accadere nel caso in cui l’emergenza “Covid-19” dovesse protrarsi, ma al momento non è previsto nulla per il mese di aprile. Va anche aggiunto che rientrano i soggetti titolari di rapporti di collaborazioni coordinate e continuative (a patto che il rapporto sia in essere alla data del 23 febbraio 2020).

ART.28: INDENNITA’ AD ARTIGIANI/COMMERCIANTI

Con l’art.28 l’indennità di 600 euro viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti ad una forma di Ago (Assicurazione generale obbligatoria), in sostanza alle gestioni artigiani e commercianti, i quali pagano i contributi fissi trimestrali e i contributi a percentuale in sede di dichiarazione dei redditi.

L’INPS ha precisato che rientrano nella previsione dell’art.28 sia gli artigiani e i commercianti, sia i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (che sono iscritti alle proprie gestioni).

Anche in questo caso le condizioni sono le medesime: non devono già essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, escludendo però la “Gestione separata INPS” (nel senso che se un soggetto è iscritto ad entrambe le gestioni INPS e ricade pertanto sia nell’art.27 che nell’art.28, ha diritto ai 600 euro, ovviamente solo una volta). Anche in questo caso sono esclusi i percettori di reddito di cittadinanza.

I soggetti che usufruiranno dell’indennità sono pertanto gli imprenditori individuali, ma anche i soci di società di persone o i collaboratori dell’impresa familiare.

Un grosso punto di domanda grava invece sugli agenti di commercio; benché paghino l’INPS commercianti, questi soggetti sono anche tenuti alla contribuzione all’ENASARCO. La loro posizione è quindi nel caos più totale, infatti vi sono due opposte posizioni:

  • per la prima, sostenuta dal MEF all’interno di alcune FAQ, l’indennità spetta; all’interno di questa prima posizione poi c’è chi sostiene che vada richiesta direttamente sul sito dell’INPS e chi sostiene che vada richiesta sul sito dell’ENASARCO;
  • per la seconda posizione, sostenuta invece dall’INPS, l’indennità non spetta e agli agenti non resterebbe che il “Fondo per il reddito di ultima istanza” (dedicato ai professionisti con cassa di previdenza del proprio ordine/albo); tale ultimo fondo peraltro, come scriveremo in un altro intervento, prevede delle limitazioni (il reddito non deve superare determinate soglie ovvero vi deve essere stata una riduzione comprovata del reddito).

Al momento è in corso una vera e propria battaglia sull’interpretazione di questa norma, tra i vari siti istituzionali e gli operatori del settore. Vi aggiorneremo sugli ulteriori sviluppi.

COME SI RICHIEDE L’INDENNITA’?

L’indennità si richiede individualmente dal sito dell’INPS, tramite il proprio accesso personale. Bisogna essere quindi necessariamente in possesso di accesso tramite username e password/pin oppure utilizzare strumenti più evoluti quali SPID o CNS.

Chi ha già la possibilità di accedere, nel senso che è già dotato di credenziali, non avrà problemi a presentare l’istanza.

Cerchiamo di capire cosa possono fare invece i soggetti che ancora non hanno tali credenziali: il problema si pone perché nel momento in cui ci si iscrive, il sistema rilascia una prima parte del PIN (8 caratteri), mentre la restante parte viene spedita all’indirizzo di residenza tramite posta ordinaria: ovviamente si perderebbe troppo tempo! Va tenuto conto infatti che le risorse a disposizione sono piuttosto limitate e quindi non è detto che tutti riusciranno ad avere l’indennità che finirà invece nelle tasche dei più veloci.

Andiamo a esaminare le alternative per i soggetti non dotati di accesso.

SPID

SPID è l’acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale: tramite questo sistema è possibile accedere ai siti delle Pubbliche Amministrazioni (più quelli di eventuali soggetti privati aderenti al sistema) tramite una identità unica, cioè con un solo username/password. Dopo essersi riconosciuti, basterà installare un’app sul proprio dispositivo, in quanto dopo aver inserito sui siti il proprio username/password, si dovrà anche inserire un codice visibile tramite tale app: in pratica per garantire la massima sicurezza bisogna conoscere le credenziali e bisogna anche essere in possesso del proprio dispositivo (tablet, smartphone). Con l’identità digitale SPID si può accedere ovviamente anche al sito dell’INPS, così come a quello dell’Agenzia delle Entrate e di tanti altri enti. Per attivarlo si possono seguire le istruzioni del sito ufficiale.

CNS

Non è altro che quella volgarmente chiamata “firma digitale”: CNS è acronimo di Carta Nazionale dei Servizi ed è il dispositivo (Smart Card o chiavetta USB) che contiene il certificato digitale di autenticazione personale, con il quale si possono firmare digitalmente i file. Tramite tale strumento è possibile anche farsi identificare in rete e accedere ai siti delle Pubbliche Amministrazioni, anche se l’operazione in questo caso è tecnicamente un po’ più complessa.

PIN SEMPLIFICATO

E’ la soluzione (nomen omen) probabilmente più semplice e consiste nella possibilità di utilizzare un “pin semplificato” per poter inviare l’istanza per la richiesta dell’indennità. In sostanza il “pin semplificato” non è altro che quello composto dai primi 8 caratteri del PIN che vengono inviati direttamente al momento dell’iscrizione al sito. L’INPS infatti ha stabilito che sarà possibile proporre questa istanza utilizzando solo questi caratteri del PIN: tramite questo “accesso semplificato” sarà possibile solamente inviare questa istanza e non si potranno utilizzare tutti gli altri servizi presenti sul sito, per i quali invece occorre il PIN completo e in alcuni casi il “pin dispositivo“, ottenibile solo facendosi identificare in maniera più sicura.

Il PIN semplificato viene inviato via SMS o via e-mail, direttamente dal sito (dal servizio “Richiesta PIN”) o chiamando i numeri del “Contact Center” (803164 numero verde da fisso, 06164164 da mobile). Nel caso in cui dopo 12 ore dalla richiesta ancora non si riceva l’SMS o la mail, sarà necessario chiamare il Contact Center.

PIN CON RICONOSCIMENTO A DISTANZA

C’è ancora un altro modo per ottenere l’agognato accesso al sito: sfruttando la nuova procedura dell’INPS che prevede il riconoscimento a distanza, si potrà ottenere un “pin dispositivo” (cioè il “super-pin”, quello con cui è possibile avere accesso a tutto) senza dover attendere la spedizione via posta della restante parte; avverrà tramite una videochiamata con cui l’utente potrà farsi riconoscere dall’operatore del Contact Center.

SIAMO DENTRO! E POI?

Una volta ottenuto l’accesso al sito (in maniera totale oppure parziale tramite il pin semplificato), bisognerà cercare nella barra di ricerca “domande per prestazioni al sostegno del reddito”, in modo da trovare la sezione “Prestazioni a sostegno del reddito: accesso al portale delle domande”. Da lì, basterà accedere al servizio e inviare la domanda in base alla procedura che sarà disponibile a partire dal prossimo primo aprile.

Illustreremo meglio ai nostri clienti, con una videoconferenza, la procedura. Va tenuto in debita considerazione che il sito dell’INPS sarà molto rallentato o addirittura bloccato in quella giornata: dei blocchi si sono verificati addirittura già oggi! Occorrerà armarsi di buona pazienza.

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